Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21972 del 21/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. un., 21/09/2017, (ud. 04/07/2017, dep.21/09/2017),  n. 21972

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Presidente di sez. –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11718-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto

stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO,

ANTONINO SGROI e LUIGI CALIULO;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE, in persona del Rettore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL’EMPORIO

16/A, presso lo studio dell’avvocato ILARIA PAGNI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO DEL PUNTA;

– controricorrente –

D.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO PICOTTI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

REPUBBLICA ITALIANA;

– intimata –

sul ricorso 12584-2011 proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE, in persona del Rettore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL’EMPORIO

16/A, presso lo studio dell’avvocato ILARIA PAGNI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO DEL PUNTA;

– ricorrente –

D.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO PICOTTI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto

stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO,

ANTONINO SGROI e CARLA D’ALOISIO;

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE, in persona del Rettore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL’EMPORIO

16/A, presso lo studio dell’avvocato ILARIA PAGNI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO DEL PUNTA;

REPUBBLICA ITALIANA, in persona del Presidente del Consiglio dei

Ministri, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 54/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 27/01/2011;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2017 dal Presidente Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso dell’Università ed il rigetto degli altri ricorsi;

uditi gli Avvocati Franco Boccia per delega degli avvocati Riccardo

Del Punta e Ilaria Pagni, Lorenzo Picotti e Roberto Palasciano per

l’Avvocatura Generale dello Stato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 54 del 2011 la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la continuità del rapporto di lavoro di D.N. con l’Università di Firenze, con anzianità complessiva, calcolata fin dal primo dei contratti di lettorato, decorrente dall’anno accademico 1986 – 1987 e per l’effetto ha ordinato il ripristino del rapporto stesso a tempo indeterminato con qualifica di “lettore universitario” e con impiego a tempo pieno; ha condannato l’Università ad attribuire alla D., sulla base della suddetta anzianità, lo stipendio risultante dal normale sviluppo di carriera determinato dalla consulenza tecnica di ufficio in Euro 4.241,32 mensili (al 31 dicembre 2009), ed ha condannato altresì l’Università al pagamento delle differenze retributive maturate nei limiti della prescrizione quinquennale (qualificate come risarcimento del danno) pari ad Euro 237.901,06 oltre interessi legali pari a Euro 50.439,12 (entrambe le voci calcolate al 31 dicembre 2009), oltre arretrati ed interessi ulteriori fino al definitivo soddisfo; ha condannato infine l’Università alla regolarizzazione contributiva ed a rifondere alla D. i 2/3 delle spese del giudizio. Con la stessa sentenza è stata rigettata la domanda della D. avente ad oggetto il risarcimento del danno da demansionamento nonchè la domanda, proposta anche nei confronti della Repubblica italiana, finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno subito per il mancato tempestivo adeguamento dell’ordinamento giuridico italiano alla disciplina comunitaria.

2. Avverso detta pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione:

l’I.N.P.S., che, con un unico motivo di censura ha denunciato, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 217 e ss.; della L. n. 388 del 2000, art. 116, commi 8 e ss. rilevando che erroneamente la Corte territoriale aveva limitato la condanna alle somme quantificate dal consulente tecnico d’ufficio, il quale aveva provveduto a quantificare i contributi dovuti sulle differenze retributive, maggiorati dei soli interessi legali. La condanna doveva invece, secondo l’Istituto previdenziale, essere estesa anche alle sanzioni civili che conseguono automaticamente al mancato o ritardato versamento dei contributi.

L’Università degli Studi di Firenze, la quale ha censurato la sentenza impugnata sulla base di sei motivi con i quali ha denunciato, in particolare: violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del Trattato istitutivo CE; dell’art. 97 Cost., comma 1; del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 49, commi 1 e 2, e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, commi 1 e 2, relativamente ai periodi di rispettiva vigenza; dell’art. 36 Cost., comma 1, (primo motivo); violazione e falsa applicazione del D.L. n. 102 del 1995, art. 4, comma 5, convertito in L. n. 236 del 1995 (quarto motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., comma 3, del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 35, comma 8, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, della L. n. 230 del 1962, art. 2 (quinto motivo); vizio di motivazione su punti decisivi della controversia (secondo, terzo e sesto motivo). Ribadito che la D. era stata assunta dapprima con contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della L. n. 62 del 1967 e, successivamente, con contratto a tempo indeterminato, in forza della decretazione d’urgenza che aveva istituito la figura del collaboratore ed esperto linguistico, l’Università ricorrente evidenzia che la Corte di Giustizia CE con la sentenza del 15 maggio 2008, aveva pronunciato solo sul divieto di discriminazione fondato sulla cittadinanza, ma non aveva ritenuto senz’altro applicabile alla fattispecie la L. n. 230 del 1962, utilizzata solo come tertium comparationis, nè aveva indicato quale dovesse essere il trattamento economico spettante ai lettori di scambio, avendo solo statuito in merito al necessario riconoscimento della anzianità, a fini giuridici economici e previdenziali, in caso di ritenuta continuità del rapporto. Sostiene che la Corte fiorentina non avrebbe potuto disporre la conversione del rapporto di lettorato in contratto a tempo indeterminato, perchè alle pubbliche amministrazioni non può essere imposta la costituzione coattiva di rapporti, per il principio costituzionale del concorso pubblico, strettamente connesso con quello della intangibilità della dotazione organica. Aggiunge che in nessun caso poteva essere ordinato il “ripristino” della qualifica di lettore, poichè nell’ordinamento universitario, a seguito della abrogazione del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28 non esiste più detta qualifica, e sopravvive, al più, quella di “lettore di scambio”, per sua natura a termine e legata a presupposti non più sussistenti nella fattispecie. Infine censura il capo della sentenza relativo alla quantificazione del trattamento economico ritenuto spettante alla D., rilevando che la pronuncia della Corte di Giustizia non impone di rivedere il trattamento retributivo in base al parametro costituzionale della retribuzione sufficiente anche per il periodo antecedente alla sottoscrizione del contratto di CEL (collaboratore e esperto linguistico), nè tantomeno di conservare detto trattamento per il periodo successivo durante il quale alla D. era stata corrisposta la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva. Aggiunge che la Corte territoriale, dopo avere ritenuto applicabile in via analogica il disposto del D.L. n. 2 del 2004, art. 1 del tutto immotivatamente si è discostata dal parametro indicato dal legislatore, assumendo a riferimento la retribuzione del ricercatore a tempo pieno, anzichè quella prevista per il ricercatore a tempo definito. Sottolinea che privo di rilievo ai fini dell’individuazione del parametro è l’orario di lavoro rispettato dal lettore, che, come reso evidente dalla lettera stessa della legge, condiziona la quantificazione del trattamento retributivo (perchè la retribuzione del ricercatore a tempo definito va rapportata ad un impegno del lettore di 500 ore con la conseguenza che il quantum dovuto a quest’ultimo va aumentato o diminuito a seconda che le ore di impegno siano superiori o inferiori rispetto a detto limite) ma non modifica il parametro.

La D., con ricorso incidentale, articolato in cinque motivi; con tale ricorso sono state riproposte le domande non accolte dalla Corte territoriale ed è stata denunciata violazione degli artt. 1418 e 1419 c.c., della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2, della L. n. 236 del 1995, art. 4 (primo motivo); della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2 (secondo motivo); degli artt. 2935 e 2948 c.c., della L. n. 63 del 2004, art. 1 (terzo motivo); della L. n. 724 del 1996, art. 22, comma 36, e dell’art. 429 c.p.c. (quarto motivo); violazione di norme comunitarie in relazione all’art. 39 trattato CE ora art. 112 TFUE (quinto motivo). La ricorrente incidentale ha dedotto, in sintesi, che la Corte territoriale avrebbe dovuto espressamente dichiarare la nullità del contratto sottoscritto L. n. 236 del 1995, ex art. 4 per mancanza di causa, in quanto stipulato da lavoratrice già dipendente dell’Università con contratto a tempo indeterminato. Ha sostenuto inoltre che doveva essere accolta la domanda di pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di novembre e dicembre 1994, perchè deve ritenersi nullo ed inefficace il licenziamento intimato alla scadenza del contratto a termine e la ricostruzione della carriera implica il pagamento integrale delle retribuzioni, anche di quelle maturate nel periodo di illegittima sospensione della prestazione. Ha censurato, poi, il capo della sentenza relativo alla parziale prescrizione dei crediti, rilevando che la prescrizione decorre solo dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la conversione del contratto in un unico rapporto a tempo indeterminato. In via subordinata ha evidenziato che il diritto non poteva essere fatto valere se non dopo la pronuncia della Corte di Giustizia, che solo in data 3 agosto 1993, sia pure con riferimento ai lettori assunti ai sensi del D.P.R. n. 382 del 1980, aveva stigmatizzato la discriminazione e riconosciuto il diritto dei lettori alla ricostruzione integrale della carriera. Inoltre, trattandosi di rapporto di natura privatistica, sulle differenze retributive riconosciute dovevano essere calcolati interessi legali e rivalutazione monetaria. In via subordinata con riferimento a quest’ultimo profilo ha sostenuto che il divieto di cumulo può operare solo per i crediti maturati in epoca successiva al 31 dicembre 1994 e che, a partire da detta data, deve essere riconosciuta la maggior somma fra interessi e rivalutazione monetaria, da calcolarsi al lordo e non al netto delle ritenute fiscali. Infine la D. si è doluta del mancato accoglimento della domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti dello Stato Italiano e ha denunciato la violazione dell’art. 39 del Trattato. Ha sottolineato che aveva subito annualmente l’incertezza “della mancata riconferma nel posto di lavoro” ed ha aggiunto che è lo Stato a dovere rispondere quanto meno del mancato pagamento della retribuzione relativa ai mesi di novembre e dicembre 1994 nonchè della mancata integrale ricostruzione della carriera.

3. La Repubblica Italiana ha resistito con controricorso al ricorso incidentale proposto da D.N..

4. L’Università degli Studi di Firenze ha proposto distinti controricorsi avverso il ricorso dell’INPS nonchè avverso il ricorso incidentale della D..

5. Con ordinanza n. 26934.2016 la Sezione lavoro, previa riunione dei ricorsi, li ha rimesso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Il Primo Presidente ha disposto in conformità.

6. La suddetta ordinanza premette in primo luogo che, in relazione alla controversia in esame, si è già avuta, su impulso della Corte di appello di Firenze, un intervento del giudice comunitario (Corte di Giustizia sentenza del 15 maggio 2008, in causa C- 276/07) che si era pronunciato, secondo l’interpretazione della Corte territoriale, in senso favorevole alla tesi della ricorrente in primo grado. (Sul contenuto di tale pronuncia vedi infra sub 7.).

Premette altresì in punto di fatto che D.N. era stata inizialmente assunta (nell’anno accademico 1986/1987) come “lettore di scambio” ai sensi della L. n. 62 del 1967, art. 24; il relativo contratto, di durata annuale, era stato rinnovato sino al 31 ottobre 1994; le parti avevano poi sottoscritto un contratto a tempo indeterminato ai sensi del D.L. n. 588 del 1994, primo di una serie di decreti legge dei quali solo l’ultimo, emanato nel 1995 era stato convertito in legge con salvezza degli effetti medio tempore prodottisi, in forza del quale la D. aveva continuato a prestare servizio con la diversa qualifica di collaboratore esperto linguistico (CEL nella terminologia corrente).

Sulla base di una articolata ricostruzione delle vicenda e di una ampia ricognizione del quadro normativo di riferimento, la citata ordinanza della Sezione lavoro rileva che la categoria dei “lettori di scambio” è diversa e distinta da quella dei lettori poi divenuti collaboratori linguistici, e, a conferma di ciò, pone in risalto che ad essi non si è mai applicato il D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28 che disciplinava i “lettori di lingua straniera”; con la conseguenza che, fermo restando, nel caso di specie, il radicamento della giurisdizione del giudice ordinario (per effetto del consolidarsi del giudicato sulla questione di giurisdizione), il rapporto di lavoro dei “lettori di scambio” deve essere qualificato come un rapporto di natura pubblicistica. Pertanto, secondo l’ordinanza di rimessione, ferma la devoluzione della controversia al giudice ordinario, viene meno il parametro assunto dalla Corte CE ai fini dell’accertamento della discriminazione, ed è preclusa la pronuncia di conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato. Deve inoltre dubitarsi, con riferimento alla durata del rapporto, della possibilità di estendere alla fattispecie in esame i principi affermati dalla Corte di Giustizia CE con le sentenze 30 maggio 1989 in causa C – 33788 e 2 agosto 1993 nei procedimenti riuniti C – 259/91, C – 331/91 e C 332 – 1991, in quanto il presupposto di tali sentenze era costituito dall’equiparazione sostanziale dei lettori di lingua straniera al personale docente delle università, laddove tale presupposto non appare sussistere per i lettori di scambio per i quali l’instaurazione del rapporto è subordinata all’esistenza di accordi culturali stipulati dallo Stato italiano con quello di appartenenza del lettore, al quale compete la designazione dei soggetti tra i quali effettuare la scelta ed anche di intervenire sulla determinazione del trattamento economico.

La rimessione dei ricorsi riuniti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della Corte, è stata basata sul rilievo che la questione può essere qualificata “di massima di particolare importanza”, a norma dell’art. 374 c.p.c., comma 2, poichè oltre ad investire i rapporti tra le Alte Corti, può essere considerata questione “pilota”, interessando una categoria rimasta sino ad oggi estranea al contenzioso che ha visto protagonisti i lettori di lingua straniera assunti D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28 sicchè è destinata ad incidere su altre controversie già pendenti o che verosimilmente potrebbero essere instaurate nell’immediato futuro, in ordine alle quali è auspicabile si prevenga il formarsi di una molteplicità di indirizzi giurisprudenziali contrastanti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Il primo punto da esaminare, seguendo l’ordine logico proposto dall’ordinanza di rimessione, è quello dei limiti di applicabilità al presente giudizio della Sentenza CGUE C276/07 del 15 maggio 2008 la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: l’art. 39, n. 2, CE osta a che, nell’ambito della sostituzione di un contratto di lavoro a tempo determinato come lettore di scambio con un contratto di lavoro a tempo indeterminato come collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre, una persona che si trovi nella situazione della ricorrente nella causa principale si veda negare il riconoscimento dei diritti acquisiti sin dalla data della sua prima assunzione, con conseguenze per quanto riguarda la retribuzione, il calcolo dell’anzianità e il versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, laddove un lavoratore nazionale in una situazione analoga avrebbe beneficiato di un siffatto riconoscimento. Spetta al giudice nazionale verificare se ciò ricorra nella causa principale.

8. Deve premettersi che la Corte di giustizia ha emesso il suddetto principio sul presupposto, desunto dall’ordinanza di rimessione della Corte di appello di Firenze, che il rapporto (come lettore di scambio) intercorso fra l’Università di Firenze e la D. dovesse essere inquadrato nell’ambito dei rapporti di diritto privato. Ed infatti in questo contesto la Corte di giustizia ha stabilito che ove il giudice nazionale, al quale compete l’interpretazione della normativa nazionale (cfr. punto 26 della decisione), constatasse l’esistenza di un nesso di continuità tra le mansioni di lettore di scambio e quelle di collaboratore linguistico svolte dalla sig.ra D. nonostante l’interruzione temporanea del rapporto di lavoro con il suo datore di lavoro, risulterebbe necessario verificare se un lavoratore nazionale in una situazione analoga avrebbe beneficiato, in applicazione della L. n. 230 del 1962, del riconoscimento dei diritti acquisiti sin dalla data della sua prima assunzione.

9. Sulla collocazione dei lettori di scambio nell’ambito della più generale categoria dei lettori di lingua straniera appare opportuno richiamare, sia pure in sintesi, l’accurata disamina contenuta nell’ordinanza di rimessione (Cass. n. 26934 del 2016).

I lettori di lingua straniera erano stati previsti nell’ordinamento universitario dalla L. 29 agosto 1941, n. 1058, art. 6 (Istituzione di scuole, presso le Università e gli Istituti universitari, per l’insegnamento pratico delle lingue straniere moderne), ed avevano lo statuto giuridico del personale di ruolo assunto per concorso, secondo le norme che regolavano le procedure concorsuali per posti di aiuto e assistente nelle università. La L. 18 marzo 1958, n. 349, art. 6 (Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari), aveva poi precisato che i lettori potevano essere addetti alle cattedre di lingue e letterature e godevano dello stesso stato giuridico ed economico e dello stesso sviluppo di carriera degli assistenti. La norma precisava altresì che per “l’ufficio di lettore di lingua straniera” si prescindeva dal requisito della cittadinanza italiana.

Successivamente, la L. 24 febbraio 1967, n. 62, art. 24 (Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario, e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari), aveva previsto, in esecuzione di accordi culturali ed in deroga alla disciplina allora vigente per la figura dell’assistente incaricato, la possibilità di conferire a cittadini stranieri incarichi annuali, rinnovabili negli anni successivi, in corrispondenza di posti di lettori di ruolo; l’incarico era conferito con decreto rettorale, previa deliberazione della facoltà, su proposta del professore ufficiale formulata scegliendo tra i soggetti designati dalle autorità del paese di origine. (La norma così disponeva: In esecuzione di accordi culturali, debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri incarichi annuali, rinnovabili, negli anni successivi, in deroga a quanto disposto dalla L. 18 marzo 1958, n. 349, art. 13, u.c. in corrispondenza di posti di lettore di ruolo. L’incarico è conferito con decreto rettorale, previa deliberazione della Facoltà e Scuola, su proposta del professore ufficiale della materia che sceglie tra una terna designata dalle competenti autorità del paese di origine.

Con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, sempre in esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri speciali incarichi di lettore di lingua e di lingua e letteratura straniera anche in aggiunta ai posti di lettore di ruolo. Il conferimento dell’incarico è subordinato alla autorizzazione del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica…. Ai lettori nominati ai sensi del presente articolo, è corrisposto un assegno pari allo stipendio iniziale dell’assistente universitario incaricato, salvo quanto diversamente possa essere disposto a seguito di eventuale proposta che la Commissione mista prevista dall’accordo culturale con il paese di origine abbia a sottoporre ai due Governi).

Il D.L. 23 dicembre 1978, n. 817, art. unico, comma 8 (Norme transitorie per il personale precario delle Università), convertito, con modificazioni, dalla L. 19 febbraio 1979, n. 54, ha stabilito che “I rettori delle Università, su proposta dei singoli consigli di facoltà, possono conferire incarichi di lettore ai cittadini stranieri o a cittadini italiani di madre lingua straniera, anche al di fuori degli accordi culturali, per gli insegnamenti delle lingue secondo il numero degli studenti iscritti ai vari corsi. Il numero di incarichi di lettorato così conferibile sarà determinato, di norma, sulla base del rapporto rettori-studenti iscritti ai singoli corsi di uno a centocinquanta. L’incarico non può protrarsi oltre l’anno accademico per il quale è conferito ed è rinnovabile annualmente per non più di cinque anni. Al cittadino straniero è equiparato il coniuge straniero di cittadino italiano che abbia acquisito la cittadinanza italiana. La spesa per i lettori di cui all’ottavo comma è a carico del bilancio universitario. La relativa retribuzione è definita con riferimento al trattamento economico attribuito al parametro iniziale dell’assistente universitario, tenendo conto della materia e della durata dell’attività svolta.” E’ successivamente intervenuta la disposizione di cui al D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28 di riordino della docenza universitaria, a norma della quale “Nei limiti dei finanziamenti disposti e ripartiti per questo scopo secondo le modalità previste nel precedente art. 25 ed iscritti nei bilanci universitari, i rettori possono assumere per contratto di diritto privato, su motivata proposta della facoltà interessata, in relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli studenti che frequentano i corsi di lingue, e anche al di fuori di specifici accordi internazionali, lettori di madre lingua straniera di qualificata e riconosciuta competenza, accertata dalla facoltà, in numero non superiore al rapporto di uno a centocinquanta tra il lettore e gli studenti effettivamente frequentanti il corso…. I contratti di cui al precedente comma 1 non possono protrarsi oltre l’anno accademico per il quale sono stipulati e sono rinnovabili annualmente per non più di cinque anni. Le prestazioni richieste ai lettori e i relativi corrispettivi sono determinati dal consiglio di amministrazione dell’Università sentito il consiglio di facoltà. I corrispettivi non possono superare il livello retributivo iniziale del professore associato a tempo definito.”

Il problema della intervenuta (o meno) abrogazione implicita, da parte del citato art. 28, della disposizione di cui alla alla L. n. 62 del 1967, art. 24 nella parte concernente i cosiddetti “lettori di scambio”, e cioè i lettori ai quali l’incarico doveva essere conferito sulla base di accordi culturali ratificati, fu risolto dalla L. n. 705 del 1985, art. 7 a norma del quale “l’art. 28 va interpretato nel senso che resta fermo il disposto dalla L. 24 febbraio 1967, n. 62, art. 24 concernente gli incarichi annuali conferiti a lettori di nazionalità straniera in esecuzione di specifici accordi internazionali.” In effetti la L. n. 62 del 1967 è stata abrogata solo dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 24 convertito dalla L. n. 133 del 2008, ma successivamente la L. n. 240 del 2010, art. 24 ha dettato una nuova specifica disciplina per i lettori di scambio stabilendo che: 1. In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l’utilizzo reciproco di lettori, le università possono conferire a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il trattamento economico a carico degli accordi di cui al comma 1.”.

10. Dal suddetto quadro normativo emerge chiaramente che il legislatore ha disciplinato la categoria dei “lettori di scambio” in maniera diversa e distinta da quella degli altri lettori di lingua straniera, poi divenuti collaboratori linguistici; in particolare, come si evince chiaramente dalla norma di interpretazione autentica di cui alla L. n. 705 del 1985, art. 7 non si è mai applicato ai lettori di scambio il D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28 che espressamente definiva il rapporto di diritto privato.

11. Questa ricostruzione sistematica trova implicita conferma nella giurisprudenza della Corte Costituzionale come pure in nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite. In particolare Cass. S.U. n. 3564 del 1991, dopo aver ribadito che la disciplina dei lettori di lingua straniera presso le Università introdotta dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28 implica, in via innovativa, la natura privatistica dei relativi rapporti e la loro qualificazione come rapporti di lavoro subordinato, alla stregua della consistenza e delle modalità di svolgimento di dette prestazioni, correlate alle esigenze di esercitazione degli studenti, ha confermato la sussistenza della diversa fattispecie costituita appunto dal lettore dipendente di nazionalità straniera incaricato in virtù di specifici accordi culturali (il lettore di scambio); ed infatti, secondo la sentenza citata, la perdurante possibilità di procedere al conferimento di incarichi annuali in esecuzione di specifici accordi culturali è affermata da apposita legge interpretativa (L. n. 703 del 1985, art. 7). Conseguenza implicita della suddetta affermazione è che il regime privatistico introdotto dal citato D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28 non si applica ai lettori di scambio rispetto ai quali permane, pertanto il tradizionale regime pubblicistico. Conclusione che trova conferma in quanto affermato, in motivazione, da Corte cost. n. 496 del 2002 secondo cui il nuovo regime giuridico del rapporto tra i lettori e l’amministrazione universitaria delineato dal D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28 – contratto di diritto privato di lavoro subordinato – si distingue da quelli definiti dalla legislazione precedente (inquadramento in ruolo o incarico temporaneo su posti di ruolo o indipendentemente da questi) quanto alla natura pubblicistica o privatistica della fonte del rapporto.

12. Rilevato, in definitiva, sulla base delle considerazioni fin qui esposte, che il rapporto di lavoro dei lettori di scambio, instaurato in base alla L. n. 62 del 1967, art. 24 è di natura pubblicistica, e rilevato altresì che tale conclusione non incide sul permanere, nel presente giudizio, della giurisdizione ordinaria sulla quale si è formato un giudicato interno, deve osservarsi che viene a cadere il parametro di riferimento assunto dalla Corte di giustizia con la Sentenza CGUE C-276/07 del 15 maggio 2008 ai fini dell’accertamento di un trattamento discriminatorio nei confronti del lavoratore straniero.

13. Come si è in precedenza evidenziato, infatti, la ratio decidendi della sentenza della Corte di giustizia è incentrata sulla applicabilità alla fattispecie della disciplina sui contratti a termine di natura privatistica posta dalla L. n. 230 del 1962 e, in particolare, dell’art. 2 di tale legge che prevede e disciplina la conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

14. Da tale conclusione derivano alcune importanti conseguenze, alcune delle quali già peraltro anticipate nella più volte citata ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite.

15. In primo luogo, una volta caduto il parametro assunto dalla Corte di Giustizia ai fini dell’accertamento della ipotizzata discriminazione, rimane preclusa l’applicabilità alla fattispecie della disciplina di cui alla L. n. 230 del 1962, e viene sostanzialmente a cadere la ragione addotta dalla ricorrente in primo grado a sostegno della illegittimità dei contratti intervenuti fra le parti nel periodo 1986 – 1994. Ed infatti, posto che non è stata contestata la conformità dei contratti a termine rispetto ai parametri fissati dalla L. n. 62 del 1967, art. 24, l’unica ragione di illegittimità dei suddetti contratti fatta valere dalla ricorrente è data dalla illegittima reiterazione di tali contratti, vietata, in particolare, dalla citata L. n. 360 del 1962 che, per le ragioni sopra chiarite, è inapplicabile alla fattispecie.

16. L’applicabilità alle Pubbliche Amministrazioni dell’istituto della conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato L. n. 230 del 1962, ex art. 2 è stata costantemente esclusa non solo dalla giurisprudenza amministrativa, che ha valorizzato il principio costituzionale del pubblico concorso, derogabile solo in presenza di una fonte primaria di tenore chiaro in tal senso (fra le più recenti Consiglio di Stato 18.3.2010 n. 1581; 13.6.2008 n. 2963; 27.4.2004 n. 2560), ma anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. n. 11161.08; Cass. n. 14350.10; Cass. n. 14773.10; Cass. S.U. n. 26939.14). Da ultimo queste Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 5072 del 2016), hanno confermato, sulla base di una analitica ricostruzione della disciplina che si è succeduta nella regolamentazione del rapporto di lavoro a termine nel settore dell’impiego pubblico privatizzato, il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui nel pubblico impiego un rapporto di lavoro a tempo determinato in violazione di legge non è suscettibile di conversione in rapporto a tempo indeterminato, stante il divieto posto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 il cui disposto non è stato modificato dal D.Lgs. n. 368 del 2001, contenente la regolamentazione dell’intera disciplina del lavoro a tempo determinato; ne consegue che, in caso di violazione di norme poste a tutela dei diritti del lavoratore, in capo a quest’ultimo, essendo preclusa la conversione del rapporto, sussiste solo il diritto al risarcimento dei danni subiti.

17. Infine non sono applicabili alla fattispecie in esame i principi enunciati dalla Corte di giustizia con le sentenze 30 maggio 1989, in causa C-33/88 e 2 agosto 1993 nei procedimenti riuniti C – 259/91, C -331/91 e C 332/91 poichè dette pronunce fanno discendere la ritenuta violazione del principio di non discriminazione dalla sostanziale equiparazione dei contratti a termine stipulati con i lettori di lingua straniera rispetto a quelli stipulati col personale insegnante delle Università. Detta equiparazione non può, invece, essere affermata per i lettori di scambio, in relazione ai quali la instaurazione del rapporto è subordinata alla esistenza di accordi culturali stipulati dallo Stato Italiano con lo Stato di appartenenza del lettore, al quale è conferito il potere di designare i soggetti fra i quali dovrà essere effettuata la scelta ed anche di intervenire sulla determinazione del trattamento economico.

18. Sulla base delle suddette conclusioni è possibile ora esaminare i motivi del ricorso principale proposto dall’Università di Firenze, motivi che, in quanto intrinsecamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

19. In primo luogo è fondato il motivo nella parte in cui contesta la statuizione concernente la conversione del rapporto di lavoro fin dalla data della stipulazione del primo contratto di lavoro a termine (quale lettore di scambio) stipulato per l’anno accademico 1986/1987 a norma della L. n. 62 del 1967. In proposito basta richiamare le argomentazioni in precedenza sviluppate concernenti la riferibilità di tali contratti al pubblico impiego e la conseguente inapplicabilità del regime della conversione del rapporto, inapplicabilità che, in quanto estesa a tutti i lavoratori, a prescindere dalla loro cittadinanza, esclude la configurabilità di un trattamento discriminatorio.

20. E’ altresì fondata la doglianza concernente l’inquadramento come “lettore universitario” a tempo pieno ed il trattamento economico riconosciuti dalla Corte territoriale alla ricorrente in primo grado quale conseguenza della statuizione sulla unicità del rapporto a decorrere dal primo dei citati contratti a termine. Ed infatti, dalla inapplicabilità ai contratti a termine stipulati nel periodo 1986 – 1994 della disciplina di cui alla L. n. 230 del 1962 discende, stante la mancata allegazione di profili di illegittimità dei suddetti contratti (e, in particolare della loro reiterazione) che non dipendano dall’applicazione della legge da ultimo citata, da un lato, che non sono prospettabili profili risarcitori relativi al suddetto periodo, neanche commisurati ai parametri fissati dalla citata sentenza di queste Sezioni Unite n. 5072 del 2016; dall’altro, che legittimamente i rapporti di lavoro a termine sono cessati il 30 ottobre 1994 alla scadenza dell’ultimo degli stessi; che del tutto legittimo è quindi il nuovo contratto stipulato con l’Università di Firenze in data 28 dicembre 1994 con il relativo inquadramento (su questi profili vedi, peraltro, infra); infine che nulla spetta in relazione al mesi di novembre e dicembre 1994 nei quali la ricorrente in primo grado è rimasta senza contratto.

21. Il problema che si pone, dunque, è costituito dagli effetti della prestazione lavorativa svolta nel periodo 1986 – 1994 sul trattamento economico spettante con riferimento al nuovo rapporto di lavoro di natura privatistica e a tempo indeterminato stipulato dalla ricorrente in primo grado con l’Università di Firenze in data 28 dicembre 1994, ai sensi del D.L. n. 588 del 1994, rapporto in base al quale la ricorrente ha assunto la qualifica di “Collaboratore ed esperto linguistico”.

22. la L. n. 236 del 1995, art. 4, comma 3, di conversione del D.L. n. 120 del 1995 (la quale ha fatto salvi gli atti, i provvedimenti nonchè gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei numerosi d.l. emanati precedentemente sulla stessa materia e non convertiti, fra i quali anche il D.L. n. 588 del 1994 in base al quale la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato) prevede che i nuovi assunti che in precedenza avevano lavorato come lettori di lingua straniera sulla base di contratti a termine e che erano cessati dal servizio per scadenza del termine, conservano i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti. Tale norma, stante l’ampiezza della sua formulazione, appare applicabile anche nel caso in esame; e siffatta interpretazione appare necessitata dall’esigenza di conformarsi al principio più volte espresso dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr., in particolare, CGUE 18 luglio 2006, causa C-119/04) secondo cui il principio di parità di trattamento previsto all’art. 39 CE impone che gli ex lettori, che sono stati vincolati da un contratto di lavoro a tempo determinato, conservino, al momento della sostituzione di tale contratto con un contratto a tempo indeterminato, tutti i loro diritti quesiti sin dalla data della loro prima assunzione. Tale garanzia, secondo la Corte di Giustizia, ha conseguenze non solo sotto il profilo degli aumenti di retribuzione, ma anche sull’anzianità e sul versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali. Deve sottolinearsi in proposito che, ai fini dell’applicazione dei principi sopra enunciati, occorre tener conto della circostanza che la Corte di appello di Firenze, con la sentenza qui impugnata, ha accertato, sulla base di una valutazione di merito sostanzialmente non censurata in questa sede di legittimità, che la ricorrente ha continuato a svolgere, anche col nuovo contratto a tempo indeterminato, le stesse mansioni in precedenza svolte come “lettore di scambio”.

23. La pretesa concernente il trattamento economico della ricorrente in primo grado deve essere pertanto valutata, come esattamente sostenuto nel ricorso dell’Università, non già sull’assunto di una prosecuzione del rapporto di lavoro dal 1986 in poi senza soluzione di continuità e sulla base dei parametri retributivi acquisiti come “lettore di scambio”, ma con esclusivo riferimento al trattamento percepito sulla base del contratto stipulato nel dicembre 1994, contratto che deve tener conto del diritto, previsto dall’art. 4 citato nel paragrafo che precede, a conservare i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti.

24. In primo luogo non appartiene alla categoria dei diritti quesiti I ‘ammontare della retribuzione percepita nel corso dei precedenti rapporti di lavoro come lettore di scambio. Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. 29 settembre 2009 n. 20838) nell’ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva in mancanza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori, solo con riferimento a situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come nel caso dei corrispettivi di prestazioni già rese, e non invece in presenza di quelle situazioni future o in via di consolidamento, che sono frequenti nel contratto di lavoro, da cui scaturisce un rapporto di durata con prestazioni ad esecuzione periodica o continuativa, autonome tra loro e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi. Nel caso di specie la ricorrente è stata assunta con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 28 dicembre 1994 ed è stata retribuita secondo quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Deve peraltro osservarsi che la Corte territoriale ha individuato il parametro retributivo da applicare richiamando, in via analogica in quanto non direttamente applicabile alla fattispecie in esame, quello fissato dal D.L. n. 2 del 2004, art. 1 convertito in L. n. 63 del 2004 (e cioè il trattamento economico riservato ai ricercatori confermati a tempo definito). La scelta di tale parametro (fissato dal legislatore a favore di collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, assunti da alcune università italiane fra le quali non è compresa l’Università di Firenze, in esecuzione della sentenza CGUE in data 26 giugno 2001 nella causa C-212/99) deve essere confermata, naturalmente con esclusivo riferimento al nuovo rapporto di lavoro instaurato nel dicembre 1994 come collaboratore esperto linguistico (CEL), perchè non contestata dall’Università ricorrente principale.

25. Come si è prima accennato, tuttavia, il periodo trascorso alle dipendenze dell’Università di Firenze quale lettore di scambio conserva una sua efficacia – ai sensi della L. n. 236 del 1995, art. 4, u.c., e della citata giurisprudenza della CGUE – con riferimento a tutti quegli istituti contrattuali che valorizzano l’anzianità di servizio e quindi, in sostanza, la classe di stipendio di riferimento, gli scatti biennali contrattualmente previsti, i parametri di calcolo del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e con riferimento ai profili concernenti la contribuzione previdenziale. Solo in questo senso ed in questi limiti devono essere ricalcolate le competenze spettanti alla ricorrente.

26. In definitiva il ricorso proposto dall’Università degli studi di Firenze deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione.

27. Dall’accoglimento del suddetto ricorso deriva che il ricorso dell’INPS deve considerarsi assorbito.

28. Per quanto riguarda il ricorso incidentale proposto dalla D. deve essere innanzi tutto rigettato, per le ragioni in precedenza esposte, il primo motivo avente ad oggetto la declaratoria di nullità e/o annullabilità del contratto in data 28 dicembre 1998. Analoghe conclusioni valgono per il secondo motivo, avente ad oggetto la domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni concernenti i mesi di novembre e dicembre 1994. Deve essere infine rigettato per mancanza del presupposto, il quinto motivo, concernente il mancato accoglimento della domanda di risarcimento nei confronti della Repubblica Italiana per mancato tempestivo adeguamento dell’ordinamento nazionale alla disciplina comunitaria. Gli altri motivi del ricorso incidentale devono considerarsi assorbiti.

29. In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto con rinvio ad altro giudice, indicato in dispositivo, il quale provvederà applicando i principi sopra enunciati. Lo stesso giudice di rinvio dovrà provvedere anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso dell’Università degli Studi di Firenze, assorbito il ricorso dell’INPS; rigetta i motivi primo, secondo e quinto del ricorso incidentale, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA