Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22227 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2017, (ud. 17/05/2017, dep.22/09/2017),  n. 22227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1426-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M.C., C.M., C.M. & C SNC, in

persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

PANARITI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO

GEROSA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2842/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 25/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. in fattispecie relativa ad avvisi di accertamento per Irpef, Iva, Irap, Add.Reg. degli anni di imposta 2008 e 2009, annullati dal giudice d’appello in quanto sottoscritti “da soggetto divenuto usurpatore di funzioni pubbliche per sopravvenuto retroattivo difetto assoluto di attribuzione” – alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 37/15 sul conferimento di incarichi dirigenziali nell’amministrazione pubblica senza previo espletamento di pubblico concorso – l’amministrazione ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione”: 1) “del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 21,24 e 57 nonchè dell’art. 112 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 61”, per avere la C.T.R. accolto una eccezione svolta dai contribuenti per la prima volta con memoria illustrativa prodotta nel corso del giudizio d’appello, e non rilevabile d’ufficio; 2) “della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, dell’art. 24, comma 2, del Regolamento dell’Amministrazione e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 “, stante l’irrilevanza, ai fini della validità dell’atto, della questione del legittimo accesso alla dirigenza, essendo nel caso di specie pacifica la riferibilità degli avvisi de quibus all’Ufficio, in quanto sottoscritti da ” F.F., Capo Ufficio Controlli” (funzionario appartenente alla terza area funzionale) ora “su delega di P.P., Direttore Provinciale”, ora quale “Reggente, per il Direttore Provinciale P.P.”;

2. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. entrambi i motivi di ricorso sono fondati, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte – formatosi proprio dopo la pronuncia di Corte Cost. n. 37/2015 – per cui “in tema di accertamento tributario, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24, convertito nella L. n. 44 del 2012” (Cass. Sez. 5, nn. 22810/15, 22800/15, 22803/15; Sez. 6-5, nn. 9078/16, 9754/17).

4. è stato altresì chiarito che “in materia tributaria, alla sanzione della nullità comminata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3, o da altre disposizioni non si applica il regime di diritto amministrativo di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 21 septies e del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 31, comma 4, che risulta incompatibile con le specificità degli atti tributari relativamente ai quali il legislatore, nella sua discreionalità, ha configurato una categoria unitaria d’invalidità-annullabilità, sicchè il contribuente ha l’onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa, poi, essere invocato nel giudizio avverso l’atto consequenziale o, emergendo dagli atti processuali, possa essere rilevato di ufficio dal giudice” (Cass. Sez.5, n. 18448/15; Sez. 6-5, 9754/17);

5. infine, sotto il profilo processuale, è stato precisato che “nel giudizio tributario, in conseguenza della sua struttura impugnatoria, opera il principio generale di conversione dei motivi di nullità dell’atto tributario in motivi di gravame, sicchè l’invalidità non può essere rilevata di ufficio, nè può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità” (Cass. Sez. 5, n. 22810/15, Sez. 6-5, 9754/17);

6. va quindi disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo per l’esame dei motivi rimasti assorbiti.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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