Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22102 del 22/09/2017
Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 22/05/2017, dep.22/09/2017), n. 22102
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 11544 del ruolo generale dell’anno
2010, proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, si
domicilia;
– ricorrente –
contro
s.n.c. Caseificio Cremier di I.C. e C., in persona del
legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Campania, sezione 34^, depositata in data 17 luglio
2009, n. 163/34/2009.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate ha notificato alla società avviso di accertamento per Iva ed Irap concernente l’anno d’imposta 1999, che la contribuente ha impugnato, deducendo che l’avviso fosse un illegittimo rinnovo di altro precedente e che comunque i ricavi fossero stati illegittimamente rettificati.
La società ha impugnato l’avviso, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale; quella regionale ha respinto l’appello dell’Ufficio, facendo leva sull’annullamento del primo avviso di accertamento, disposto con sentenza della Commissione tributaria provinciale passata in giudicato ed ha accolto l’appello incidentale della contribuente concernente le spese.
Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui non v’è replica.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Va accolto il primo motivo di ricorso col quale l’Agenzia ha dedotto la violazione del litisconsorzio necessario, vertendo il giudizio anche in tema di irap di società di persone, in relazione ad uno dei soci della quale questa Corte, con ordinanza n. 3910/12, ha già dichiarato la nullità del giudizio, rimettendo gli atti al primo giudice.
2.- Analoga sorte deve subire l’odierno giudizio.
Si compensano le spese, considerato l’andamento processuale.
PQM
la Corte:
dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rimette il giudizio dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli. Compensa integralmente tutte le voci di spesa.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017