Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22043 del 22/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 22/09/2017, (ud. 23/03/2017, dep.22/09/2017),  n. 22043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10058-2015 proposto da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA in persona del Funzionario procuratore

Dott. F.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO TURCI giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LINEA RANCH ANFOR SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore

Sig.ra D.S.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato CAROLINA

VALENSISE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARCO LONGO giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

DITTA B. TRASPORTI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4136/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

Fatto

I FATTI DI CAUSA

In data 27.11.2009, Linea Ranch Anfor s.r.l., società commerciante in pellami, conveniva in giudizio la UnipolSai Ass.ni s.p.a. assumendo di aver stipulato con la stessa una polizza di assicurazione contro il rischio di danni e perdita di merci trasportate per via terrestre, di aver affidato le merci al corriere incaricato, che avrebbe dovuto portarle all’aeroporto, ove avrebbero dovuto essere spedite al destinatario in (OMISSIS), che il corriere era stato rapinato mentre andava all’aeroporto, e la merce sottratta. Chiedeva la condanna della compagnia di assicurazioni alla corresponsione dell’indennizzo.

La UnipolSai sosteneva l’inoperatività della polizza, operativa solo per le merci che il contraente avesse venduto con termini che ponevano a suo carico i rischi del trasporto, mentre nel caso di specie la merce viaggiava per conto e a rischio del compratore anche se franco di porto.

Inoltre, la convenuta deduceva l’inoperatività della polizza perchè la merce doveva essere recapitata in (OMISSIS), mentre la polizza assicurava solo i trasporti verso altri paesi, e perchè essa era destinata al trasporto prevalentemente per via aerea mentre era esclusa la copertura assicurativa per i trasporti da compiersi prevalentemente per via marittima o aerea.

Si costituiva anche la società di autotrasporti B., chiamata in causa in via di rivalsa dalla compagnia di assicurazioni, eccependo la prescrizione.

All’esito del giudizio di primo grado, veniva accolta la domanda dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore, e rigettata la domanda (proposta dall’assicuratore, surrogatosi nei diritti dell’assicurato) nei confronti del terzo chiamato per intervenuta prescrizione. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, rigettava l’impugnazione della compagnia di assicurazioni, assumendo che la polizza fosse operativa per il tratto terrestre del trasporto, e che, avendo il venditore inviato una nota di credito all’acquirente, ciò avesse determinato la risoluzione del contratto di vendita, retroagendo la proprietà dei beni venduti in capo al venditore e riportando in capo al venditore l’interesse ad assicurare il rischio, fin dal momento della conclusione del contratto di assicurazione.

La corte d’appello accoglieva anche l’appello incidentale della B., volto ad ottenere una più congrua liquidazione delle spese legali.

Unipolsai Ass.ni s.p.a. propone ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi ed illustrato da memoria, nei confronti di Linea Ranch Anfor s.r.l. in liquidazione, nonchè di B. Trasporti s.r.l., per la cassazione della sentenza n. 4136/2014, depositata dalla Corte d’Appello di Milano in data 20.11.2014, notificata il 9.2.2015, regolarmente prodotta in copia notificata.

Resiste Linea Ranch con controricorso.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente Unipol denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1367, che contiene il principio di conservazione del contratto, e art. 1904 c.c., che disciplina l’interesse nel contratto di assicurazione, che deve sussistere nel momento della conclusione dello stesso, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

La ricorrente evidenzia che, secondo la sentenza impugnata, la legittimazione di Linea Ranch (venditore con affidamento delle merci al vettore) nel richiedere l’indennizzo assicurativo deriverebbe dal fatto che, a seguito della risoluzione del contratto di compravendita con la società russa (conseguente alla emissione della nota di credito), la venditrice sarebbe (ri)divenuta ab initio proprietaria della merce venduta e spedita e tale dovesse essere considerata al momento della sottrazione.

Sostiene la compagnia di assicurazioni invece che, ragionando in tal modo, la corte d’appello ha omesso di prendere in considerazione, o non ha ben valutato, la principale obiezione svolta fin dall’inizio del giudizio dalla compagnia di assicurazioni, secondo la quale,al momento della conclusione della polizza, la Linea Ranch non aveva alcun interesse a concludere il contratto di assicurazione, perchè essa, sulla base delle previsioni contrattuali inserite nel contratto di vendita, avrebbe trasferito la proprietà dei beni ed il rischio del perimento sul compratore, fin dal momento della consegna al vettore. La corte sarebbe quindi incorsa nella violazione dell’art. 1904 c.c..

Afferma la compagnia ricorrente che un evento esterno e successivo, come l’intervenuta risoluzione del contratto di compravendita, non può essere idoneo a creare ex post un interesse inesistente al momento della conclusione del contratto.

Sostiene altresì la ricorrente che non si può applicare nel caso di specie la giurisprudenza di questa Corte relativa al contratto di assicurazione per conto di chi spetta, nel quale il beneficiario della polizza è individuato ex post, nel soggetto concretamente esposto al rischio assicurato, non essendo la polizza oggetto di causa qualificabile come polizza per conto di chi spetta, in quanto volta a coprire quei rischi assicurativi per i quali vi fosse un interesse assicurabile del mittente.

Con il secondo motivo, la compagnia di assicurazioni denuncia la violazione delle norme sulla ripartizione dell’onere probatorio e sulle presunzioni, in cui sarebbe incorsa la corte d’appello laddove ha ritenuto provata la risoluzione del contratto di vendita sulla base di una semplice nota di credito, inviata dalla venditrice all’acquirente della merce, documento unilaterale del quale non vi è neppure prova della ricezione da parte del destinatario.

Con il terzo motivo, la compagnia ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha riconosciuto un interesse in capo alla assicurata di assicurare il tratto di trasporto ricadente sotto la sua sfera di controllabilità, ovvero il solo trasporto terrestre, scindendo in due parti il contratto di trasporto, in maniera contrastante con la previsione di polizza che considerava il trasporto in maniera unitaria, escludendo l’operatività della polizza in tutti i casi in cui il trasporto (nella sua interezza) fosse prevalentemente marittimo o aereo.

I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, e sono infondati, ai limiti dell’inammissibilità.

La ricorrente in definitiva critica direttamente l’interpretazione data dalla corte d’appello ad alcune clausole del contratto, in violazione del principio secondo il quale in cassazione è sindacabile solo la corretta applicazione dei canoni di interpretazione da parte del giudice di merito, e non il risultato della operazione interpretativa.

Inoltre, la compagnia di assicurazioni denuncia l’interpretazione data dalla corte d’appello ad alcune condizioni di polizza, ma non le riproduce nel loro testo completo, bensì limitatamente alla parte di suo interesse, limitandosi ad indicarne la collocazione nel fascicolo di primo grado, senza precisare se ha nuovamente prodotto, dinanzi a questa Corte, il contratto di assicurazione e le condizioni generali di contratto.

L’operazione di selezione di parte del testo delle clausole non è in ogni caso accettabile, perchè mira ad orientare selettivamente l’interpretazione della stessa Corte; esiste anche un profilo di difetto di autosufficienza perchè è denunciato un vizio sostanziale e pertanto non è possibile alla Corte accedere ai fascicoli di parte.

La motivazione della corte d’appello, nei limiti in cui essa può essere esaminata, resiste comunque alle critiche mosse – nè si riscontrano le violazioni di legge denunciate essendosi mossa proprio sulla linea della applicazione del principio di conservazione del contratto e di interpretazione dello stesso affinchè abbia un senso per entrambe le parti, piuttosto che privilegiare l’interpretazione che lo privi di significato e di operatività.

Il contratto, nato per assicurare il trasporto terrestre di una serie di operazioni di trasporto di merci vendute connesse con l’attività della società assicurata, commerciante in pellami, assicurava tutte le ipotesi in cui il rischio del trasporto fosse a carico del mittente, e la corte ha accertato che, nella operazione di vendita collegata al trasporto, a seguito della sottrazione delle merci le parti della vendita fossero giunte ad una risoluzione concordata del rapporto, con l’accettazione da parte dell’acquirente della nota di credito proveniente dalla venditrice. In conseguenza della risoluzione della vendita, l’eventuale rischio di perdita o sottrazione dei beni trasportati, connesso al trasporto, si consolidava fin dall’inizio in capo al soggetto assicurato, il mittente appunto.

Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1693 e 1916 c.c., nonchè delle norme sulla prova e sulle presunzioni.

Sostiene che la società assicurata abbia indicato come vettore una società sbagliata, pregiudicando il diritto dell’assicuratore di agire in rivalsa. Riferisce che la corte d’appello ha riconosciuto che il mittente abbia errato nell’evocare in giudizio il vettore (perchè erano coinvolti nel trasporto diversi vettori, e la rapina è avvenuta in un tratto in cui il carico non era affidato alla B. Trasporti, convenuta in giudizio, ma ad altra società), e però ha ritenuto sostanzialmente irrilevante tale errata indicazione, ritenendo che la sottrazione del carico fosse avvenuta per causa (rapina) in ogni caso non imputabile al vettore e quindi, che nessun pregiudizio in concreto avesse subito la compagnia di assicurazioni per il fatto che fosse stato evocato in giudizio un trasportatore diverso da quello al quale la merce era stata materialmente sottratta.

Il motivo è infondato perchè eccentrico. La corte d’appello ha rigettato la domanda nei confronti del vettore per intervenuta prescrizione, e non perchè la rapina non si è verificata finchè la merce era affidata a questo vettore.

L’affermazione successiva contenuta nella motivazione, secondo la quale il rigetto della domanda nei confronti del vettore è irrilevante sotto il profilo del pregiudizio ad agire in surroga perchè emerge che la sottrazione è avvenuta per rapina e quindi non per colpa del vettore non è determinante laddove la domanda viene rigettata non perchè il vettore evocato in giudizio sia privo di legittimazione passiva ma per il diverso profilo, non attaccato, che il diritto ad agire nei confronti del vettore si sia prescritto.

Inoltre, dalla lettura della sentenza, sembra che la censura proposta in appello sul punto fosse diversa: la compagnia di assicurazioni lamentava che la lesione del diritto di surroga derivasse dal fatto che l’assicurato non aveva messo in mora il vettore, che aveva potuto utilmente eccepire la prescrizione del diritto nei propri confronti.

Con il quinto motivo, infine, la compagnia di assicurazioni ricorrente impugna il punto della sentenza di appello in cui è stata confermata la sua condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal vettore B., chiamato in causa, mentre esse avrebbero dovuto essere poste a carico dell’attore che, indicando nella ditta B. l’autotrasportatore utilizzato per il trasporto su terra della merce, ne ha provocato la chiamata in causa da parte della convenuta compagnia di assicurazioni.

Il motivo è inammissibile, perchè anche a questo proposito la ricorrente fa riferimento a documenti della fase di merito (ed in questo caso, a documenti prodotti in giudizio dalla sua controparte), che non riproduce integralmente e non deposita in questa sede e rispetto ai quali il principio di acquisizione ex art. 369 c.p.c., non opera. A quanto espone la sentenza di appello, dalla stessa documentazione allegata dalla controparte, che ha dato causa alla chiamata in causa, era chiaramente risultante il nome – diverso – dell’autotrasportatore che aveva in carico la merce al momento della rapina.

Il ricorso va complessivamente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Liquida le spese del presente giudizio in favore della controricorrente in complessivi Euro 5.400,00, oltre 200,00 Euro per esborsi, accessori e contributo spese generali al 15%.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di cassazione, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA