Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22112 del 22/09/2017
Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 23/05/2017, dep.22/09/2017), n. 22112
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13566 del ruolo generale dell’anno 2010
proposto da:
s.a.s. Robadoba di T.S. & Co., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura
speciale a margine del ricorso, dagli avvocati Rino Casarotti e Pier
Luigi Mancuso, elettivamente domiciliatosi presso lo studio del
secondo in Roma, alla via Cesi, n. 30;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, si
domicilia;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Piemonte, sezione 1, depositata in data 26 marzo 2009,
n. 28/1/09.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate respinse l’istanza di rimborso dell’eccedenza detraibile di Iva concernente l’anno d’imposta 2001, emergente dalla dichiarazione annuale Iva presentata nel 2002, perchè proposta oltre il termine di decadenza stabilito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e la società impugnò il diniego senza successo in primo, nè in secondo grado.
In particolare, il giudice d’appello ha respinto l’appello facendo leva sulla mancata allegazione del modello VR alla dichiarazione Iva a sostegno del disconoscimento del credito vantato.
Contro questa sentenza propone ricorso la società per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi e che illustra con memoria, cui l’Agenzia replica con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Entrambi i motivi sono inammissibili, perchè non corredati di quesiti di diritto, prescritti dall’art. 366-bis c.p.c., applicazione ratione temporis, in quanto la sentenza impugnata è stata depositata in data 26 marzo 2009, quando quella norma era vigente.
2. Vanno, tuttavia, compensate le spese di causa, in considerazione dell’orientamento assolutamento consolidato in ordine alla questione di merito.
PQM
la Corte:
dichiara inammissibili i motivi di ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017