Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22112 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 23/05/2017, dep.22/09/2017),  n. 22112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13566 del ruolo generale dell’anno 2010

proposto da:

s.a.s. Robadoba di T.S. & Co., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura

speciale a margine del ricorso, dagli avvocati Rino Casarotti e Pier

Luigi Mancuso, elettivamente domiciliatosi presso lo studio del

secondo in Roma, alla via Cesi, n. 30;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, sezione 1, depositata in data 26 marzo 2009,

n. 28/1/09.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate respinse l’istanza di rimborso dell’eccedenza detraibile di Iva concernente l’anno d’imposta 2001, emergente dalla dichiarazione annuale Iva presentata nel 2002, perchè proposta oltre il termine di decadenza stabilito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e la società impugnò il diniego senza successo in primo, nè in secondo grado.

In particolare, il giudice d’appello ha respinto l’appello facendo leva sulla mancata allegazione del modello VR alla dichiarazione Iva a sostegno del disconoscimento del credito vantato.

Contro questa sentenza propone ricorso la società per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi e che illustra con memoria, cui l’Agenzia replica con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Entrambi i motivi sono inammissibili, perchè non corredati di quesiti di diritto, prescritti dall’art. 366-bis c.p.c., applicazione ratione temporis, in quanto la sentenza impugnata è stata depositata in data 26 marzo 2009, quando quella norma era vigente.

2. Vanno, tuttavia, compensate le spese di causa, in considerazione dell’orientamento assolutamento consolidato in ordine alla questione di merito.

PQM

 

la Corte:

dichiara inammissibili i motivi di ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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