Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22113 del 22/09/2017
Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 23/05/2017, dep.22/09/2017), n. 22113
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13712 del ruolo generale dell’anno 2010
proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, si
domicilia;
– ricorrente –
contro
F.M., rappresentato e difeso, giusta procura speciale
allegata ad atto di costituzione di nuovo difensore, dall’avv.
Domenico Di Vito, presso lo studio del quale in Roma, alla via
Cremera, n. 11, elettivamente si domicilia;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Lazio, sezione 38, depositata in data 31 marzo 2009,
n. 79/38/09.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– la s.r.l. (OMISSIS), successivamente fallita, chiese con la dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 1998 il rimborso di un credito Iva maturato negli anni precedenti e in corso di fallimento il curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, cedette parte del credito pro soluto all’odierno controricorrente;
– F.M. propose istanza di rimborso del credito ed impugnò il successivo silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, la quale, peraltro, costituendosi in giudizio, obiettò che aveva in precedenza comunicato alla cedente la sospensione del rimborso, in ragione della pendenza di altri debiti della società nei confronti del fisco e specificò che il provvedimento di sospensione non era stato impugnato;
– la Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso e quella regionale ha respinto il successivo appello dell’Agenzia, facendo leva anzitutto sulla circostanza che l’istanza di rimborso era stata proposta da soggetto diverso da quello gravato dalle pendenze tributarie evocate dall’Ufficio, aggiungendo che l’intervenuta autorizzazione degli organi fallimentari inducesse a ritenere che tali pendenze, peraltro non provate dall’Agenzia, fossero in realtà inesistenti e concludendo che, se anche vi fossero, le pendenze sarebbero comunque riconducibili alla procedura concorsuale e non già al cessionario istante;
– contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui il contribuente reagisce con controricorso, che illustra con memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1.- in fatto, è pacifico tra le parti che:
– la richiesta di rimborso è stata proposta dal curatore del fallimento della s.r.l. (OMISSIS) con la dichiarazione Iva per l’anno d’imposta 1998, presentata il 1 marzo 1999;
– la cessione di parte del credito vantato dalla società fallita a F.M. risale al 23 maggio 2001;
– la cessione è stata notificata al fisco, debitore ceduto, il successivo 31 maggio;
– il provvedimento di sospensione del rimborso in ragione dell’affermata esistenza di controcrediti vantati dall’erario nel confronti della società sin da epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, che risale al 1997, è stato notificato al curatore in data 21-23 ottobre 2002;
– F.M. ha proposto istanza di rimborso del credito dei cui è titolare in data 19 aprile 2005.
Pacifico tra le parti è, quindi, che la notificazione del provvedimento di sospensione sia avvenuta al solo curatore del fallimento, che ancora vantava una residua parte del credito originario, e che ciò sia avvenuto in epoca successiva a quella cui rimonta la notificazione del contratto di cessione del credito;
2.- altresì pacifico tra le parti è, peraltro, che:
– l’Agenzia si è limitata, costituendosi in primo grado nel giudizio scaturito dall’impugnazione da parte del cessionario del silenzio-rifiuto opposto alla propria istanza di rimborso, ad eccepire di aver notificato al curatore il provvedimento di sospensione, che ha allegato in copia alle proprie controdeduzioni;
– successivamente, tuttavia, ossia in data 4 ottobre 2006, l’Agenzia ha notificato anche al cessionario nota, che, in base al ricorso, era determinata dall’istanza di rimborso da quest’ultimo proposta, e consisteva nell'”informare… – circa – l’improcedibilità della richiesta per la presenza di carichi pendenti sorti in data antecedente alla dichiarazione di fallimento…”; F.M. riconosce di averla ricevuta e riconosce altresì che il suo contenuto consisteva nella rappresentazione dei carichi pendenti a carico della (OMISSIS) (così a pag. 5 del controricorso), ma sostiene che essa consistesse in una mera sollecitazione rivolta al fallimento cedente, che seguitava ad essere titolare di parte del credito originario, inviata a lui per mera conoscenza.
3.- In base a questi dati di fatto, ed a fronte del quesito di diritto che chiude il primo motivo di ricorso, il quale comunque fa leva sulla “intervenuta definitività del provvedimento di sospensione del rimborso, ritualmente notificato e non impugnato nè dal contribuente cedente, nè dal creditore cessionario…”, occorre sollecitare il contraddittorio, ex art. 384 c.p.c., comma 3, in ordine alla configurabilità della nota come diniego anche tacito ed all’applicabilità alla fattispecie dell’indirizzo di questa Corte, in base al quale “in tema di contenzioso tributario, qualora l’Amministrazione interrompa, anche dopo il formarsi del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso del contribuente, la propria inerzia, notificando a quest’ultimo un provvedimento di rigetto, anche parziale, dalla data di tale notificazione inizia a decorrere il più breve termine decadenziale per l’impugnazione dell’atto esplicito di rigetto, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex artt. 19 e 21, dovendosi, pertanto, escludere che il contribuente possa proseguire la controversia già introdotta con l’impugnazione del silenzio rifiuto” (Cass., ord. 6 giugno 2014, n. 12791).
PQM
la Corte:
assegna alle parti termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di memorie in cancelleria. Si comunichi.
Così deciso in Roma, in esito a riconvocazione, il 6 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017