Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22115 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 23/05/2017, dep.22/09/2017),  n. 22115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14266 del ruolo generale dell’anno 2010

proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

s.r.l. Edilizia R., in persona del legale appresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al

controricorso, dall’avv. Pasquale Tarricone, col quale elettivamente

si domicilia in Roma, al viale Trastevere, n. 78, presso lo studio

dell’avv. Sergio Coccia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sezione 17, depositata in data 22 maggio

2009, n. 90/17/09.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Si legge nella narrativa della sentenza impugnata che la società ha impugnato una cartella per Iva concernente il 2003, scaturente dal controllo della dichiarazione secondo procedura automatizzata. L’Ufficio aveva disconosciuto un credito Iva perchè la contribuente, pur avendo regolarmente annotato tutte le fatture da cui il credito scaturiva, che compariva nelle liquidazioni periodiche, aveva presentato la relativa dichiarazione per l’anno di riferimento oltre il termine di legge.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso e quella regionale ha respinto l’appello dell’Agenzia, sostenendo per un verso che l’omessa presentazione della dichiarazione non sia di per sè ostativa all’esercizio del diritto di detrazione e che comunque l’Ufficio per disconoscere un credito d’imposta avrebbe dovuto procedere ad autonomo accertamento, non essendo sufficienti l’iscrizione a ruolo e l’emissione di cartella di pagamento in esito a controllo automatizzato della dichiarazione relativa all’anno successivo.

Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che articola in due motivi, cui la contribuente replica con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo di ricorso l’Agenzia sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal giudice d’appello, se il contribuente ometta di presentare la dichiarazione annuale, oppure la presenti oltre il termine prescritto, non possa portare in detrazione il credito di cui è titolare nella dichiarazione annuale successiva e che in tal caso sia sufficiente l’iscrizione a ruolo con la conseguente cartella in esito a controllo della dichiarazione dell’anno successivo con procedura automatizzata.

1.1.- La censura è infondata.

Vero è, quanto al secondo profilo della censura, che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva, sono consentite l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, perchè tale iscrizione deriva dal controllo formale che il fisco può operare, con procedure automatizzate, che non tocca la posizione sostanziale della parte contribuente ed è scevro da profili valutativi e/o estimativi, nonchè da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria (Cass., sez. un., 8 settembre 2016, n. 17758).

Vero è altresì, tuttavia, quanto al primo profilo della censura, che la neutralità dell’Iva comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante, come nel caso in esame, da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione (Cass., sez. un., 8 settembre 2016, n. 17757 e, da ultimo, 17 marzo 2017, n. 6921).

Non può, in conseguenza, essere negato il diritto di detrazione nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, qualora, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – oppure non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a Iva e finalizzati a operazioni imponibili.

Nel caso in esame, difatti, l’Agenzia non dubita della sussistenza dei presupposti sostanziali del diritto di detrazione.

2.- Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, col quale l’Ufficio evidenzia che il giudice d’appello non ha tenuto conto del fatto che la cartella non concerneva soltanto il credito Iva, ma anche altri crediti, in relazione ai quali non v’era stata contestazione da parte del contribuente.

Ciò in base al tenore dell’atto di appello lo stralcio rilevante del quale è riprodotto in ricorso, rispetto al quale il contenuto della sentenza impugnata non è congruente, riferendosi alla sola pretesa per Iva.

In relazione a questo profilo il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

PQM

 

la Corte:

rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017.

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