Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22305 del 25/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 25/09/2017, (ud. 05/07/2017, dep.25/09/2017), n. 22305
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21201/2015 proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore
Generale facente funzioni, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BRUNO BUOZZI 53/A, presso lo studio dell’avvocato ANGELA MARIA
LORENA CORDARO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE
BALISTRERI;
– ricorrente –
contro
C.E., + 1;
– intimato –
avverso la sentenza n. 977/21/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSETTA, depositata
il 09/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
La Riscossione Sicilia spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia indica in epigrafe che ha rigettato l’appello proposto dalla società concessionaria avverso la sentenza di primo grado con la quale era stato annullato il preavviso di fermo notificato a C.E. per difetto dell’avviso di intimazione D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50.
Nessuna difesa scritta hanno depositato il C. e la ATO Ennaeuno in liquidazione.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la nullità della sentenza per ultra ed extrapetizione, è manifestamente infondato.
Ed invero, il giudice di appello, investito dell’impugnazione avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato il preavviso di fermo sul presupposto del mancato previo invio dell’avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, ha rigettato l’impugnazione affermando che detto preavviso richiedeva la comunicazione preventiva da parte del concessionario e costituiva atto autonomamente impugnabile anche in assenza di provvedimenti precedentemente adottati, necessitando altresì di un’autonoma notificazione, non suscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 156 c.p.c..
In tal modo il giudice di appello non ha trasmodato dal petitum e dalla causa petendi oggetto del giudizio, non ravvisando la legittimità del preavviso di fermo in relazione alla mancanza della comunicazione preventiva e all’autonoma impugnabilità dello stesso. Così facendo la decisione impugnata non può, pertanto, essere contestata sotto il profilo del vizio di ultrapetizione, invece ricorrente quando il giudice emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori – cfr. Cass. n. 18868/2015.
Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. e) ter. La censura è inammissibile, prospettando una violazione di legge che non trova alcun riscontro nella decisione impugnata, ove si è affermato unicamente il principio dell’autonoma impugnabilità del preavviso di fermo in relazione a quanto già esposto esaminando il primo motivo.
Il terzo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 86 e 50, è manifestamente infondato alla luce dei principi espressi da Cass. S.U. n. 19667/2014 che vanno qui integralmente richiamati per relationem e condivisi.
Il ricorso va quindi rigettato.
Nulla sulle spese, dandosi atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017