Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22425 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.26/09/2017),  n. 22425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5476/2016 proposto da:

Sa.Ni. DOLCIARIA SRL, in persona del legale amministratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO MESSICO, n. 7,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TOZZI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4380/9/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 27/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La SA.NI Dolciaria srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello della contribuente ritenendo la legittimità delle tre cartelle impugnata con distinti ricorsi.

Nessuna difesa scritta ha depositato l’Agenzia delle entrate. La ricorrente ha depositato memoria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione dell’art. 140 c.p.c., in combinato disposto con il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione alla mancata affissione alla porta dell’abitazione della comunicazione di notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., è manifestamente fondato.

Ed invero, questa Corte ha ritenuto che il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma sicchè è nulla se ne sia stato omesso taluno di essi (ivi compresa l’affissione dell’avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell’abitazione di residenza del destinatario) – Cass. n. 19522/2016, Corte Cost. n. 258/2012; Cass. n. 25079/2014.

A tale principio non si è attenuta la CTR che ha ritenuto la legittimità del provvedimento notificatorio delle cartelle emesse dal concessionario senza verificare in concreto l’avvenuta ricezione della raccomandata informativa in caso di omissione di alcune formalità relative alla notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. – qui rilevando, in particolare, l’affissione alla porta dell’abitazione, notifiche delle raccomandate informative relative alle tre notifiche in contestazione che non sarebbero mai state ricevute dalla parte contribuente.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio che pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio che pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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