Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22419 del 26/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 25/05/2017, dep.26/09/2017), n. 22419
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13164/2016 proposto da:
R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA BIAGI;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SCANDICCI, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARTA FIDOLINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 727/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 20/04/2015;
letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli
artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ.;
letti il ricorso, il controricorso e la memoria difensiva;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
La motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.
Con doppia conforme i giudici di merito hanno rigettato la domanda proposta dalla R. nei confronti del Comune di Scandicci per il risarcimento dei danni subiti per effetto di una caduta in una buca di una strada in cattivo stato di manutenzione.
Il Tribunale e la Corte d’appello di Firenze osservano, infatti, che l’attrice, che abitava proprio nei pressi del luogo del sinistro e percorreva quotidianamente quel tratto di strada, ben ne conosceva il cattivo stato di manutenzione e le insidie che la stessa presentava, sicchè era stata una scelta imprudente quella di far passeggiare il cane di notte al buio proprio in quel punto.
La R. ricorre contro tale decisione con due motivi, illustrati da successiva memoria. Il Comune di Scandicci resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso – con il quale si censura, in sostanza, la violazione dell’art. 2051 cod. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo – è inammissibile.
La decisione è conforme all’orientamento di questa corte secondo cui l’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso (Sez. 3, Sentenza n. 23919 del 22/10/2013, Rv. 629108; nella specie, la Corte ha ritenuto non operante la presunzione di responsabilità a carico dell’ente ex art. 2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell’esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle).
Nella specie i giudici di merito hanno accertato che la R. conoscesse l’esistenza della buca e, in generale, lo stato di cattiva manutenzione della strada in cui si è verificato il sinistro. Pertanto, l’ordinaria diligenza avrebbe dovuto sconsigliare alla ricorrente di uscire di notte, in condizioni di scarsa visibilità, per far passeggiare il cane proprio in quel punto. Tale condotta è idonea a interrompere il nesso eziologico fra la condotta attribuibile al Comune di Scandicci e il danno patito dalla R..
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 cod. proc. civ., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.
Sussistono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017