Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22370 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 26/09/2017, (ud. 22/06/2017, dep.26/09/2017),  n. 22370

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18584/2012 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso

dall’avv. STEFANO BOERO e dall’avv. PAOLO CAMPAGNA, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DANTE

12, presso lo studio dell’avvocato SILVIO AVELLANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO BAJETTO in

virtù di procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1441/2012 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata

il 16/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. C.A., unitamente all’altro condomino A.G., impugnava una delibera condominiale adottata dal Condominio in (OMISSIS).

Il giudizio di primo grado, era definito dal Tribunale di Genova con una pronuncia di rigetto e con la condanna degli opponenti al rimborso delle spese di lite in favore del convenuto.

Nelle more, il C. provvedeva a versare al condominio la somma di Euro 2.500,00 (pari alla metà di quelle liquidate), mentre la sentenza era impugnata dal solo A..

Nonostante la notifica dell’atto di appello il C. non si costituiva in sede di gravame, e la Corte d’Appello di Genova con la sentenza n. 756 del 2009 dichiarava la cessazione della materia del contendere disponendo l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

A questo punto il C., ritenendo di avere diritto alla restituzione delle somme versate in favore del Condominio, atteso il rifiuto da parte quest’ultimo, chiedeva ed otteneva dal Giudice di Pace di Genova un decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione della menzionata somma.

Avverso tale decreto proponeva opposizione il condominio il quale deduceva che non avendo il C. impugnato la sentenza del Tribunale, la condanna emessa nei suoi confronti, trattandosi di obbligazione solidale e quindi relativa a rapporto scindibile, era divenuta definitiva, così che non poteva vantare alcun diritto alla restituzione del versato.

Nel merito poi contestava la ricorrenza dei requisiti della prova scritta per l’emissione del provvedimento opposto.

Il Giudice di Pace di Genova con la sentenza n. 10498 del 6 novembre 2010 rigettava l’opposizione, ma a seguito di appello del condominio, il Tribunale di Genova con sentenza n. 1441 del 16 aprile 2012, in accoglimento del gravame, revocava il decreto opposto, condannando il C. al rimborso delle spese del doppio grado.

Ad avviso del giudice di appello non era possibile estendere gli effetti della sentenza della Corte d’Appello che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese, anche al C., dovendosi opinare per la natura scindibile del rapporto esistente fra il condominio e l’ A., da un lato, e sempre il condominio ed il C., dall’altro.

Infatti, in base alla disciplina generale delle obbligazioni solidali, non sussiste un unico rapporto obbligatorio, ma tanti rapporti per quanti sono i debitori in solido, il che esclude che ricorra una situazione di litisconsorzio necessario.

La mancata impugnazione della sentenza del Tribunale da parte dell’appellato aveva quindi determinato il passaggio in giudicato della pronuncia di condanna adottata nei suoi confronti, e ciò ancorchè l’altro condebitore avesse deciso di impugnare il provvedimento di condanna.

Gli effetti favorevoli dell’impugnazione proposta dall’altro condomino non potevano quindi estendersi al C., non potendo avere rilievo a tal fine la circostanza che questi fosse stato destinatario della notifica dell’impugnazione, trattandosi appunto di notifica effettuata ai sensi dell’art. 332 c.p.c., ed alla quale non era seguita alcuna autonoma impugnazione.

Infine doveva escludersi che tra i due condomini sussistesse un rapporto di rappresentanza reciproca ovvero di legittimazione sostitutiva, in quanto doveva ritenersi che ognuno dei due condomini aveva fatto valere un proprio interesse personale, non avendo anche inteso agire, e nel caso di pecie, impugnare anche per conto dell’altro condomino.

Per la cassazione di tale decreto ricorre C.A. sulla base di quattro motivi.

Il Condominio in (OMISSIS) resiste con controricorso.

2. Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 171 e 291 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.

Si evidenzia è stata erroneamente valutata la contumacia del ricorrente nel giudizio di appello, all’esito del quale è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere sull’impugnativa della Delib. assembleare inizialmente proposta unitamente all’altro condominio A..

In realtà la mancata costituzione non faceva seguito ad una notifica effettuata ex art. 332 c.p.c., ma ad una vera e propria evocazione in giudizio effettuata dall’altro condomino appellante, con la conseguenza che era divenuto a tutti gli effetti parte del giudizio di appello, venendo quindi a beneficiare degli effetti favorevoli scaturenti dalla pronuncia del giudice del gravame.

Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 e 1306 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.

Erroneamente il Tribunale ha inquadrato la fattispecie nel novero delle cause scindibili, nonostante emergesse che il ricorrente era stato convenuto nel giudizio di appello.

D’altronde l’impossibilità di fare applicazione dell’art. 1306 c.c., con la conseguente inopponibilità della sentenza al creditore o al debitore presuppone la mancata partecipazione al giudizio, e non anche la sua contumacia.

Il terzo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 332 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.

Si evidenzia che il ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di appello, non aveva mai affermato che al caso in esame fosse applicabile la previsione di cui all’art. 332 c.p.c., sicchè la soluzione della controversia mediante l’applicazione di tale norma è frutto di un evidente fraintendimento del Tribunale.

Il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c., nonchè l’omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.

Prospetta il C. che lungi dall’avere fatto riferimento ad un’ipotesi di legittimazione sostitutiva o di rappresentanza reciproca, nella vicenda ricorreva una fattispecie di litisconsorzio necessario in ragione dell’impugnativa della medesima Delib. da parte di più condomini.

Ciò impone che il litisconsorzio necessario processuale operi anche nelle fasi di gravame, e che la sentenza emessa all’esito del giudizio debba fare stato nei conforti di tutti i litisconsorti.

3. Reputa il Collegio che rivesta carattere preliminare ed assorbente la disamina del quarto motivo di ricorso che contesta il richiamo alla previsione dell’art. 332 c.p.c., ed alla disciplina in tema di cause scindibili, operato dal giudice di appello, sul rilievo prioritario che la vicenda processuale sia destinata ad essere regolata dai principi del litisconsorzio necessario.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha in passato affermato, in aderenza all’orientamento assolutamente prevalente della dottrina, che in tema di condominio, sebbene la legittimazione ad impugnare una deliberazione assembleare competa individualmente e separatamente agli assenti e ai dissenzienti (nonchè ai presenti e consenzienti, senza limiti di tempo, quando si verte in tema di nullità) e ognuno possa esercitare l’azione verso il condominio rappresentato dall’amministratore, senza necessità di chiamare in causa gli altri, tuttavia se la decisione viene resa nei confronti di più condomini, che abbiano agito in uno stesso processo, tutti sono parti necessarie nei successivi giudizi di impugnazione, poichè per tutti deve potere fare stato soltanto la pronuncia finale, dandosi altrimenti luogo all’eventualità di giudicati contrastanti, con l’affermazione della legittimità della deliberazione per alcuni e della sua invalidità per altri (Cass. n. 13331/2000).

Tale principio è stato poi di recente confermato da questa Corte con la sentenza n. 2859/2016 a mente della quale, l’impugnativa di una delibera assembleare proposta da una pluralità di condomini determina una situazione di litisconsorzio processuale tra gli stessi, fondato sulla necessità di evitare eventuali giudicati contrastanti in merito alla legittimità della deliberazione, sicchè, ove la sentenza che ha statuito su tale impugnativa venga appellata da alcuni soltanto di tali condomini, il giudice di secondo grado deve disporre, ex art. 331 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, quali parti di una causa inscindibile.

Risulta quindi evidente che la notifica dell’appello, a prescindere dalla parte che l’abbia effettuata, non può essere intesa come finalizzata ad assicurare il rispetto della previsione di cui all’art. 332 c.p.c., ma mirava appunto ad assicurare che fosse rispettato il principio dell’integrità del contraddittorio anche in grado di appello, al fine di assicurare la formazione unitaria del giudicato nei confronti di tutti i condomini inizialmente opponenti.

Trattasi all’evidenza quindi di un rapporto avente carattere chiaramente inscindibile, conclusione questa che non può essere inficiata per il fatto che la statuizione, in relazione alla quale si ritiene essersi formato il giudicato, sia un capo di condanna e per di più concernente il solo carico delle spese di lite.

In tal senso deve richiamarsi l’opinione, sempre di questa Corte, che proprio in tema di litisconsorzio necessario, quale appunto quello in esame, ancorchè di natura processuale, secondo cui l’obbligo di disporre l’integrazione del contraddittorio in ottemperanza al precetto dell’art. 331 c.p.c., opera anche laddove (nel caso di specie era già stata pronunciata la divisione) il giudice di appello debba soltanto pronunciare sulle spese, in quanto la causa accessoria sulle spese condivide il carattere di inscindibilità della causa principale (Cass. n. 15358/2001; Cass. n. 8892/1987).

Alla luce di tali precedenti è palese che l’esito del giudizio di appello, sebbene limitato alla sola decisione in punto di spese, debba necessariamente coinvolgere tutti i litisconsorti, non essendo dato il passaggio in giudicato del relativo capo concernente una delle parti, laddove per effetto dell’impugnazione promossa da un altro litisconsorte sia stato rimesso in discussione l’esito del giudizio e quindi la correttezza della statuizione di merito, rispetto alla quale il capo sulle spese si pone come accessorio.

La decisione della Corte d’Appello di compensare le spese di lite, a seguito della dichiarazione di cessazione della materia del contendere relativamente all’impugnativa della Delib. assembleare che aveva visto soggetto promotore anche il C., non può che estendersi anche a quest’ultimo che è divenuto a tutti gli effetti parte del giudizio di appello.

L’accoglimento del quarto motivo determina poi l’assorbimento dei primi tre motivi.

4. Per l’effetto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per esame degli altri motivi di appello del Condominio (non esaminati dal giudice di appello, in ragione della ravvisata natura assorbente dell’esistenza del giudicato in punto di spese nei rapporti tra le parti) al Tribunale di Genova in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

 

Accoglie il quarto motivo di ricorso, ed assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Genova in persona di diverso magistrato, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre

2017

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