Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22677 del 27/09/2017
Cassazione civile, sez. II, 27/09/2017, (ud. 12/07/2017, dep.27/09/2017), n. 22677
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20681-2013 proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS), (c.f. (OMISSIS)), in persona
dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DELLA CONSULTA 50, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
MANCINI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente e c/ricorrente all’incidentale –
contro
R.S., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE G. MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA
GUIDONI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PERSIO;
– c/ricorrenti e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 2921/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 21/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/07/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i
ricorsi;
udito l’Avvocato ANTONIO MANCINI, difensore del ricorrente, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso principale;
udito l’Avvocato ANTONELLA GUIDONI, con delega orale dell’Avvocato
FRANCESCO PERSIO difensore del controricorrente, e ricorrente
incidentale, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e
l’accoglimento del ricorso incidentale.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1 La Corte d’Appello di Roma, con sentenza 21.5.2013 ha accolto il gravame di Stefano R. contro la pronuncia di primo grado (n. 576/2005 del Tribunale di Rieti) che aveva, invece, accolto l’opposizione proposta dal Condominio (OMISSIS) contro un decreto ingiuntivo per Euro 11.298,23 ottenuto dal R., in qualità di ex amministratore, a titolo di compenso aggiuntivo per lavori straordinari. In riforma della sentenza di primo grado, la Corte romana ha quindi confermato il predetto decreto ingiuntivo nei confronti del Condominio, che ha condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell’appellante vittorioso.
2 Il condominio ricorre per cassazione sulla base di sette motivi a cui resiste il R. con controricorso contenente ricorso incidentale, contrastato, a sua volta, dal Condominio ricorrente.
Le parti hanno depositato memorie.
3. Letti gli atti;
rilevato che le sezioni unite – dirimendo il contrasto di giurisprudenza sulla necessità o meno che l’amministratore condominiale, per impugnare la sentenza sfavorevole al condominio, si munisca dell’autorizzazione assembleare – hanno affermato (con le sentenze nn. 18331 e 18332 del 2010) che l’amministratore, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all’Assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell’art. 1131 c.c., commi 2 e 3, può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione;
considerato che la materia del contendere è estranea ai quattro raggruppamenti indicati nell’art. 1130 c.c. (ove sono descritti i poteri) e che è pertanto necessario verificare se l’amministratore sia stato autorizzato dall’assemblea a proporre il ricorso o se se sia intervenuta ratifica del suo operato.
PQM
rinvia a nuovo ruolo disponendo che entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza il Condominio produca copia della delibera autorizzativa o della ratifica da parte dell’assemblea.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017