Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22639 del 27/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 27/09/2017, (ud. 30/03/2017, dep.27/09/2017),  n. 22639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12220/2015 R.G. proposto da:

D.S.G. COSTRUZIONI E APPALTI SRL, in persona del l.r.

D.S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EUSTACHIO

MANFREDI 21, presso lo studio dell’avvocato SILVIA DI FONSO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

CANCELLERIA 85, presso lo studio dell’avvocato BARBARA PAOLETTI, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

ROMA CAPITALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6803/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 6/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La D.S.G. Costruzioni e Appalti S.r.l. propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 21 dicembre 2010, con la quale – pronunciando sulla domanda proposta da C.R. nei confronti della predetta società e del Comune di Roma, volta ad ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni alla persona da lui riportati nel sinistro stradale avvenuto in (OMISSIS), allorchè l’attore, mentre procedeva, alla guida del suo motociclo Piaggio Skipper, in (OMISSIS), direzione (OMISSIS), presso l’incrocio con (OMISSIS), era caduto a causa di una buca che aveva fatto perdere al detto veicolo aderenza con l’asfalto -, il Tribunale di Roma dichiarò l’attore carente di legittimazione attiva nei confronti della società convenuta e compensò tra dette parti le spese di lite, condannò il Comune di Roma al pagamento della somma di Euro 34.200,00, oltre interessi e alle spese di lite, in favore dell’attore, condannò la società convenuta a rivalere il Comune delle somme che il predetto ente avesse dovuto pagare in dipendenza di quella sentenza in favore del C..

L’appellante in particolare chiese il rigetto della domanda, in subordine, l’accertamento del concorso di colpa del C., con proporzionale diminuzione dell’ammontare del risarcimento e, in ogni caso, il rigetto della domanda di manleva.

Si costituirono, resistendo all’impugnazione, sia il C. che il Comune di Roma (poi Roma Capitale); quest’ultimo propose pure appello incidentale chiedendo il rigetto della domanda attorea, il rigetto dell’appello principale e la conferma del capo della sentenza impugnata con cui era stata accolta la sua domanda di manleva nei confronti della società tenuta alla manutenzione della strada in cui si era verificato il sinistro in questione.

La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 6 novembre 2014, rigettò sia l’appello principale che quello incidentale e condannò l’appellante principale e quello incidentale, in solido, al pagamento delle spese di quel grado in favore del C..

Avverso la sentenza della Corte di merito la D.S.G. Costruzioni e Appalti S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, cui ha resistito con controricorso il solo C. mentre l’intimata Roma Capitale non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ex art. 380 bis c.p.c..

La società ricorrente ha depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., in relazione agli artt. 2697 e 2729 c.c., nonchè artt. 40 e 41 c.p.”, la ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbe “proceduto direttamente alla verifica dell’efficienza causale della sconnessione rispetto alla caduta ed all’assenza di ipotesi di fortuito, senza operare quel necessario e previo vaglio critico in ordine al se il motociclo fosse effettivamente transitato sopra la sconnessione prima di cadere, come se si trattasse di circostanza estranea all’onere probatorio gravante sull’attore, ovvero dovesse ritenersi come pacifica o aliunde acquisita”.

3. Con il secondo motivo, rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”, la parte ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia “dato per supposta una circostanza dirimente, quale il transito del motociclo sull’avvallamento prima della caduta” che sarebbe, invece, “rimasta… allo stato di mera asserzione di parte”. Assume, altresì, la ricorrente che la Corte di appello avrebbe omesso l’apprezzamento di elementi fattuali dell’accaduto attinenti al vaglio della prevedibilità dell’evento dannoso ed alla visibilità della dedotta insidia, soffermandosi sui soli aspetti morfologici della sconnessione, ritenuti tali da renderla non visibile, e non valorizzando circostanze di tempo e di luogo, oggetto di specifico rilievo nell’atto di appello ed evincibili nella loro obiettività sia dal verbale di accertamento in atti che dalle stesse dichiarazioni confessorie rese dal C. in sede di interrogatorio formale.

4. Entrambi i motivi del ricorso – che, essendo strettamente connessi, ben possono essere unitariamente considerati, – sono inammissibili.

4.1. Va al riguardo evidenziato, per quanto attiene ai lamentati vizi motivazionali, che il presente ricorso è, ratione temporis, soggetto all’applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 e, in relazione a tale modificazione, queste Sezioni Unite hanno avuto modo di precisare il principio secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; sicchè è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., sez. un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257), non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300).

Le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze sopra ricordate, hanno pure precisato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato – come nel caso all’esame comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

4.2. In relazione alle doglianze veicolate con l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si osserva che il vizio della sentenza previsto dalla norma appena richiamata, deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata, come avvenuto nel caso all’esame (Cass. 29/11/2016, n. 24298).

4.3. A quanto precede va aggiunto che, con entrambi i motivi, la parte ricorrente tende, in sostanza, ad una rivalutazione del merito non consentita in questa sede.

Ed invero, con la proposizione del ricorso la parte ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità,

dal momento che, nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass., ord., 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485).

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, disponendosene la distrazione in favore del difensore del controricorrente, che ha dichiarato di averle anticipate, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Barbara Paoletti, anticipatario; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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