Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22599 del 27/09/2017
Cassazione civile, sez. I, 27/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.27/09/2017), n. 22599
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19165/2012 proposto da:
V.F. e la Monte-Carlo Royal Motors, in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliati in Roma, Piazza Cavour,
presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,
rappresentati e difesi dall’avvocato Giuseppe Boggio, giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del Curatore Dott.
V.M., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Vescovio n. 21,
presso lo studio dell’avvocato Manferoce Tommaso, rappresentato e
difeso dall’avvocato Ambrosini Stefano, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 22/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/06/2017 dal Cons. Dott. FRANCESCO TERRUSI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
il tribunale di Torino rigettava l’opposizione allo stato passivo del fallimento di (OMISSIS) s.r.l. proposta da V.F. e dalla società Montecarlo Royal Motors, avverso il decreto col quale il giudice delegato aveva a sua volta rigettato una domanda di rivendica di alcune autovetture d’epoca e di parti di ricambio; per la cassazione del decreto hanno proposto ricorso il V. e la società Montecarlo Royal Motors, e il fallimento (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
è pervenuto atto di rinuncia al ricorso, con accettazione del fallimento controricorrente;
che l’adesione del controricorrente comporta che non devesi provvedere sulle spese (art. 391 c.p.c., u.c.).
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017