Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22750 del 28/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/09/2017, (ud. 20/04/2017, dep.28/09/2017),  n. 22750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13976-2016 proposto da:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA FIDIA S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA PINETA SACCHETTI 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA

FONTANELLA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO

28, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA CARLETTI, che la

rappresenta e difende;

ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE

21, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA GRAGLIA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 25382/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 17/12/2015;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

La motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

Il giudice di pace di Roma ha accolto l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., dalla Associazione Sportiva Fidia s.r.l. avverso una cartella di pagamento emessa da Equitalia Sud s.p.a. per la riscossione di un credito di Roma Capitale.

Equitalia Sud s.p.a. impugnava la predetta sentenza innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice d’appello. Quest’ultimo, ritenendo che l’opposizione dovesse essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 e della L. n. 689 del 1981, art. 22 ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dalla Associazione Sportiva Fidia s.r.l.

Contro tale decisione la società propone ricorso articolato in due motivi e illustrato da successive memorie. Equitalia Sud s.p.a. e Roma Capitale resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto il giudice d’appello avrebbe riqualificato la domanda di merito – qualificata dal giudice di primo grado quale opposizione ex art. 615 c.p.c. – pur in assenza di impugnazione sul punto. Il motivo è fondato.

Il giudice di primo grado aveva espressamente qualificato la domanda: non solo aveva indicato, nell’esposizione dei fatti, che trattavasi di opposizione proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., ma aveva anche accertato nel merito che “nel caso di specie, risulta contestato il diritto del Comune di Roma di procede ad esecuzione forzata”, che è il contenuto tipico dell’opposizione all’esecuzione. Equitalia Sud s.p.a. non ha impugnato questo capo della sentenza del giudice di pace, avendo proposto appello solamente per quanto concerneva il regolamento delle spese processuali. Roma Capitale, pur costituendosi nel giudizio d’appello, non ha proposto appello incidentale.

Conseguentemente, il Tribunale – in grado d’appello – non poteva d’ufficio riqualificare la domanda e, per l’effetto, dichiararla inammissibile perchè tardiva. Tale pronuncia, infatti, si pone oltre il devoluto e risulta afflitta dal vizio di ultrapetizione.

Il motivo è quindi fondato e va accolto.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo.

PQM

 

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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