Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22939 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2017, (ud. 09/06/2017, dep.29/09/2017),  n. 22939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12225/2015 proposto da:

SOCI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 48, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO CORVASCE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCO POLITA;

– ricorrente –

contro

P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

BRIZZOLARI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCO ARGENTATI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 67/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 19/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/06/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata in data 19 gennaio 2015, ha rigettato l’appello proposto da SO.CI s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 702 del 2010, e per l’effetto ha confermato la condanna della SO.CI al pagamento dei lavori edili eseguiti da SIRCAT s.p.a., per l’ammontare di eUro 110.442,00, in favore P.C., quale assuntore del concordato fallimentare SIRCAT spa.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso SO.CI srl in liquidazione sulla base di due motivi. Resiste con controricorso P.C..

3. E’ stata formulata proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. Il primo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione per “omessa trattazione o esame di tre profili essenziali per la decisione della controversia oggetto di discussione tra le parti”, mira all’evidenza ad ottenere la rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.

4.2. Nella sentenza impugnata la Corte d’appello ha esaminato la questione relativa alla individuazione del soggetto legittimato a richiedere il pagamento dei lavori, e l’ha risolta in senso sfavorevole alla tesi dell’appellante, odierna ricorrente, avendo accertato che per mero errore materiale nel decreto ingiuntivo e nel pedissequo precetto SIRCAT spa era indicata come SIRCAT srl. Allo stesso modo, la Corte d’appello ha esaminato e risolto, nel senso del rigetto, la questione relativa alla quantificazione del credito azionato in via monitoria. Infine, la stessa Corte ha dichiarato “inammissibile per genericità” il motivo di impugnazione con cui l’appellante SO.CI aveva contestato la fattura n. (OMISSIS) e tale statuizione non è oggetto di censura.

5. Il secondo motivo di ricorso, con il quale è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 638 e 125 c.p.c., risulta del pari inammissibile in quanto, pur prospettando apparentemente una violazione di norme di legge, sollecita la inammissibile rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito (ex plurimis, Cass. 04/04/2017, n. 8758).

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della società ricorrente alle spese, liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per i raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 9 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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