Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46470 del 06/11/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46470 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NDIAYE DJIBY N. IL 10/08/1970
avverso la sentenza n. 1952/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
24/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA
Udito il Procuratore Generale in persona Oel Dott. tes:_q_ci,t4- ,kte
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che ha concluso per ,et,
Udito, per la pa civile, l’Avv
Udit i difens
Data Udienza: 06/11/2013
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Ndiaye Djiby, cittadino senegalese. ricorre per cassazione a
mezzo del suo difensore, contro la sentenza indicata in epigrafe,
che in parziale riforma della sentenza di condanna del giudice di
primo grado per i reati di cui agli artt.337 cp (capo a) e 6/3
legge n.40/1998 (capo b), lo ha assolto da quest’ultimo capo,
rideterminato la pena per il primo come da dispositivo,
confermando nel reato.
Nell’unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento
della impugnata decisione il ricorrente denuncia violazione di
legge e difetto di motivazione in riferimento al mancato
accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva
ex art.53 legge n.689/1981, che il giudice del gravame aveva
giustificato con il solo riferimento ai numerosi precedenti
penali specifici, laddove dalla lettura del certificato penale in
atti, non risultava che l’imputato fosse mai stato condannato per
reati di resistenza o comunque di natura violenta e non si era
tenuto conto degli altri criteri stabiliti dall’art.133 cp., come
da costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Ed invero con il richiamo ai precedenti penali, che, pur non
specifici, sono altrettanto gravi e numerosi, come si evince dal
certificato penale agli atti, il giudice del gravame ha
dimostrato di avere, pur sinteticamente, valutato la
applicabilità e la meritevolezza del richiesto beneficio.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di
giustizia ex art.616 cpp, di E 1.000,00.
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perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e
P.
Q.
M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 6/11/2013
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