Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46466 del 05/11/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46466 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: SERPICO FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RUSSO ALFONSO N. IL 07/03/1977
SACCOIA MARIO N. IL 07/09/1965
avverso la sentenza n. 844/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
31/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. . SnLVAGG I
che ha concluso per 1′ inammiss ib il ità dei ricorsi;
Udito, per la parlicivile, l’Avv
Udit i difeji>br Avv.
Data Udienza: 05/11/2013
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RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO
Sull’appello avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di Milano in
data 27-5-2010 che aveva dichiarato RUSSO ALFONSO e SACCOIA MARIO colpevoli
continuati loro rispettivamente ascritti e che aveva condannato ciascuno
dei predetti alle relative peno ritenute di giustizia p la_ Corte di Ap-
dei reati di acquisto a fini di spaccio,detenzione e cessione di cocoaina
pello di Milano,con sentenza in data 31-I0-2011,in parziale riforma della
decisione di I” grado p riconosciuta al RUSSO l’attenuante di cui all’art.
73 co.5″ DPR 309/90,rideterminava la pena nei confronti del predetto imputate in anni uno e me s i quattro di reclusione ed euro 6.000,00= di multa,
concedendogli il beneficio della pena sospesa e confermava,nél restopla
sentenza appellata.
Avverso detta sentenza di appello entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione,deducendo a rispettivi motivi di gravame,i1 RUSSO a
mezzo del proprio difenso*e ed il SACCOIA personalmente:
RUSSO1
:
Violazione di legge e difetto di motivazione in merito alla ritenuta
prova di responsabilità dell’imputato in ordine ai fatti ascrittigli,
non potendosi esCludere che i contestati acquústi di droga fossero stati
finalizzati all’esclusivo uso personale o di gruppo e i come tali/ non punibi-1
lipin uno all’immotivato diniego di concessione delle invocate attenuanti
generiche,fermo restandopin ogni caso,i1 difetto di prova in punto di
consumazione del reato;
SACCOIA:
I) Violazione dell’art.606 lett.b) cpp. in relazione all’art.8I cp.per
inosservanza o erronea applicazionz della legge penale quanto al mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche per le stesse ragioni che avevano indotto il GIP di Milano,con la sentenza n.1299/03,i cui fatti erano st a
ti posti in continuazione con quelli oggetto del presente giudizio p s concederle ;
2)Violazione dell’art.606 lett.e) cpp. per inosservanza ed erronea applica-
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zione della legge penale in relazione agli artt.62 bis e 133 cp.e manifesta ,
illogicità della motivazione,avuto riguardo alla denegata valutazione delle
controdeduzioni difensive in merito al positivo comportamento dell’imputato
nell’abbandonare il circuito criminoso in cui a suo tempo era caduto e nel
ribadire apooLitticamente un’asserita pervicacia a delinquere da parte dello
imputato a supporto della ritenuta sua immeritevolezza delle invocate atte- ‘
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza dei
nuant i generiche.
motivi addotti,non immuni,peraltro,quanto al ricorso del RUSSO,da non isolati riferimenti in punto di mero fatto.
Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e ciascuno a quello della somma equitativamente ritenuta quantificabile in
Euro MILLE/00 in favore della cassa delle ammende.
Ed invere,quanto al ricorso del RUSSO,a smentita puntuale,motivata,logica
e corretta delle controdeduzioni difensive,giova richiamare l’argomentato
di
exursusdecisoti° offerto dalla Corte territoriale meneghina a supporto della comprovata responsabilità dell’imputato .in ordine ai fatti contestatigl
con non trasurata valutazione delle ragioni,anche in punto di logica,circa
le comprovate finalità di spaccio e cessione dello stupefacente acquistato,
secondo il quadro probatorio d’accusa già dettagliatamente segnalato in
senteinza di I” grado (cfr.foll.I8/22) e ribadito nell’impugnata sentenza
di’ appello (cfr.foll.I0/15 )
Nè a diversa sotte di palese infondatezza del ricorso è dato sottratte tut-
te le doglianze circa il diniego delle 4.nvcccate attenuanti generiche o posto
che trattasi di materia attinente i criteri permeanti la misura del tratta-
mento sanzionatorio,come tali,riservati al potere discrezionale del giudice
di merito e r quindi,incensu.rabili in questa sede di legittimità se,come nella specie,correttamente ed adeguatamente motivati (cfr.fol.15).
Del Pari manifestamente infodat0„ il ricbrso del SACCOIA,peraltro limitato
al solo trattamento sanzionatorio,posto che l’impugnata sentenza si è fatta motivato e corretto carico di rappresentare le ragioni ostative al riconoscimento anche per il processo in esame delle attenuanti generiche a
suo tempo riconosciute per i fatti di cui alla senteinza,I299/03 posti in
continuazione con quelli oggi in esame (cfr.fol.I0),stante la motivata
pervicacia a delinquere riconducibile al SACCOIA,avuto riguardo alle circostanze di tempo e di modalità attuative delle condotte delittuose ascrittegli,rispetto a quelle oggetto dei fatti di cui al procedimento oggetto
della sentenza posta in continuazione con quella in esame.
Anche in questa sede va ribadito il principe di diritto innanzi enunciato
sura del trattamento sanzionatorie (intuibilmente comprensivo dei criteri
di cui all’art.69 in combinato disposto con gli artt.62 bis e 133 cp.),
quanto all’incesurabIlità in questa sede della decisione attinente la mi-
operato dal giudice di merito se,come nella specie,sufficientemente e correttamente motivato nell’esplicazione del suo potere discrezionale in materia.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibili i ricorsi e CONDANNA i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma di Buri MILLE/00= in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,i1 5-11-2013