Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22954 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2017, (ud. 06/07/2017, dep.29/09/2017),  n. 22954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29225/2015 proposto da:

M.A.M., rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA

LUCCI, I.D., rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI

TOPPETTA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE, 60 presso

lo studio dell’avvocato VINCENZO COLAROCCO;

– ricorrenti –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA’

DI BRUNO 43, presso lo studio dell’avvocato MARCO PAOLELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO IVO GABRIELE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1160/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 20/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

La M. e lo I. ricorrono per cassazione avverso la sentenza di appello con cui è stata accolta la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., proposta da B.A. in relazione al trasferimento della quota del 50% della proprietà di un immobile spettante allo I., effettuato in favore della moglie nell’ambito degli accordi di separazione consensuale;

con l’unico motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4: deducono che la Corte territoriale ha “erroneamente disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello sostenendo, contrariamente a quanto si legge nell’impugnazione formulata dal… B…. che quest’ultimo aveva indicato i capi della sentenza che intendeva impugnare e le modifiche richieste alla ricostruzione del Giudice di prime cure”;

il B. ha resistito al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il ricorso è inammissibile, in quanto non trascrive l’atto di appello nella misura idonea a consentire alla Corte di apprezzare, sulla base della sola lettura del ricorso, la dedotta non specificità dell’impugnazione;

deve, infatti, darsi continuità all’orientamento secondo cui “il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte” (Cass. n. 86/2012);

le spese di lite seguono la soccombenza;

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere al controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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