Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22850 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 11/07/2017, dep.29/09/2017),  n. 22850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9557-2014 proposto da:

M.G., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PIERO LUGNANI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.N., F.S.A., T.G., F.E.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO RIZZO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARIO MARINO giusta procura a margine del

controricorso;

GENERALI ITALIA SPA, in persona dei suoi legali rappresentanti avv.

T.G. e dott. C.T., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CICERONE 40, presso lo studio dell’avvocato SVEVA

BERNARDINI che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE NAIS giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 958/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 28/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In relazione alla domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta da M.G. nei confronti di F.E., F.S.A., F.N., T.G., per avere questi ultimi cagionato un incendio che si era propagato dal loro immobile a quello di proprietà del M., il Tribunale di Udine, con sentenza in data 26.6.2012 n. 905, rigettava la domanda attorea, in quanto sfornita di prova sia in relazione al titolo negoziale fatto valere (atto di transazione), sia in relazione alla responsabilità extracontrattuale dei convenuti, domanda quest’ultima, peraltro, inammissibile in quanto integrante “mutatio libelli” non consentita. Rimaneva assorbita la domanda subordinata di garanzia proposta dai convenuti nei confronti di Generali Ass.ni s.p.a., attuale GENERALI Italia s.p.a..

La Corte d’appello di Trieste, adita con appello principale del M. ed incidentale dei convenuti in primo grado, riteneva che l’attore avesse proposto ab origine domanda di accertamento della responsabilità extracontrattuale, onerandosi quindi della relativa prova che nella specie non era stata tuttavia assolta, tanto in relazione al nesso eziologico tra incendio e conseguenze dannose subite dall’edificio del M., quanto in relazione alla stessa esistenza dei danni lamentati, atteso che non avendo il danneggiato inteso esperire nell’immediatezza dei fatti il procedimento di ATP, a distanza di anni e dopo la demolizione e ricostruzione del fabbricato alcuna c.t.u. era esperibile.

La sentenza di appello n. 958 pubblicata in data 28.11.2013 e notificata in data 4.2.2014 è stata ritualmente impugnata per cassazione dal M. con sei motivi ai quali resistono con distinti controricorsi gli intimati.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1 unitamente a procura speciale rilasciata a nuovo difensore.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo è inammissibile.

Il ricorrente denuncia cumulativamente errori di diritto attinenti ad attività di giudizio (violazione artt. 2051,2053,2697,2699,2700,2702 e 2733 c.c.) ed attività processuale (violazione artt. 112,115 e 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) nonchè errori di fatto (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) senza che sia possibile districare dalla unitaria esposizione degli argomenti in diritto, le ragioni a supporto di ciascuna singola censura. Osserva il Collegio che, se la cumulativa denuncia, con il medesimo motivo, di vizi attinenti alle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5) (idest: formulazione di un singolo motivo articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo), non impedisce l’accesso del motivo all’esame di legittimità allorchè esso, comunque, evidenzi distintamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) od al fatto processuale (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), così da consentire alla Corte di individuare agevolmente ciascuna autonoma critica formulata alla sentenza impugnata in relazione ai diversi vizi di legittimità contestati in rubrica (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 9793 del 23/04/2013; id. Sez. U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015), diversamente, il motivo “formalmente unico” ma articolato in plurime censure di legittimità, si palesa inammissibile tutte le volte in cui l’esposizione contestuale dei diversi argomenti a sostegno di entrambe le censure non consenta di discernere le ragioni poste a fondamento, rispettivamente di ciascuna di esse: in tal caso, infatti, le questioni formulate indistintamente nella esposizione del motivo e concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo ed in genere il merito della causa, costringerebbero il Giudice di legittimità ad operare una indebita scelta tra le singole censure teoricamente proponibili e riconducibili ai diversi mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., non potendo sostituirsi la Corte al difensore per dare forma e contenuto giuridici alle doglianze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011; id. Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013), trattandosi di compito riservato in via esclusiva alla parte interessata, come emerge dal combinato disposto dell’art. 360 c.p.c. e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 18242 del 28/11/2003id. Sez. 1, Sentenza n. 22499 del 19/10/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 18421 del 19/08/2009; id. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 3248 del 02/03/2012).

Anche a volere circoscrivere la censura, avuto riguardo al contenuto espositivo del motivo, al solo vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la stessa sarebbe egualmente inammissibile in quanto: a) gli elementi probatori indicati dal ricorrente sono stati tutti oggetto di esame da parte del Giudice di appello, sicchè la critica svolta alla sentenza esula dallo schema legale del dedotto vizio di legittimità come definito dalla riforma legislativa del D.L. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012 nella interpretazione che della stessa è stata fornita da questa Corte (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016); b) la questione concernente la asserita “data certa” (successiva all’incendio) della documentazione fotografica prodotta in giudizio dal M., in quanto sottoscritta dagli originari convenuti, risulta del tutto nuova e sollevata per la prima volta in sede di legittimità: la Corte territoriale, infatti, ha preso in esame detta documentazione, pervenendo tuttavia alla esclusione della dimostrazione dello stato dei luoghi successivo all’incendio, attesa la palese ed insuperabile contraddittorietà delle dichiarazioni rese al riguardo dai testi escussi (il teste Ma. ha riferito trattarsi di foto anteriori all’incendio; il teste Z. ha riferito trattarsi di foto successive all’incendio; il teste P. non ha saputo riferire se trattavasi di foto anteriori o successive all’incendio).

Il secondo motivo (violazione art. 2733 c.c.) è inammissibile.

Il ricorrente attraverso la censura del vizio di errore di diritto, non contesta al Giudice di merito alcuna violazione o falsa applicazione della norma indicata (ovvero: 1 – la disconosciuta efficacia di prova legale della confessione, 2 – la errata individuazione della materia controversa oggetto della confessione (diritto indisponibile), 3 – la errata automatica estensione della efficacia probatoria o la errata ritenuta irrilevanza della confessione, nei confronti dei litisconsorti necessari), ma intende surrettiziamente reintrodurre in sede di legittimità una nuova valutazione della prova quanto alla individuazione dei fatti – in ipotesi ammessi – sfavorevoli al dichiarante, valutazione che in quanto riferita alla interpretazione della dichiarazione resa dalla parte nel corso dell’interrogatorio formale, attiene al merito ed è sottratta al sindacato di legittimità. Senza considerare che la asserita confessione del “nesso eziologico”, del quale il ricorrente lamenta la omessa considerazione da parte del Giudice di appello, non potrebbe in ogni caso essere considerata tale in quanto la “relazione causale” esprime un giudizio logico inferenziale (tra causa ed effetto), e dunque non integra un “fatto storico”, il quale soltanto può costituire oggetto di confessione (art. 2730 c.c.)

In ogni caso la Corte d’appello, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non ha affatto escluso che le parti appellate, convenute in primo grado, nel corso degli interrogatori formali avessero negato che l’incendio si fosse propagato all’immobile del M., ma ha invece rilevato che gli unici danni dalle stesse ammessi consistevano esclusivamente nell’annerimento di alcuni muri e travi e non anche nell’irreversibile deterioramento del tetto e delle strutture perimetrali, danni questi ultimi, recisamente contestati dagli interrogati, come emerge peraltro in modo inequivoco dal tenore delle risposte fornite dagli interrogati ai capitoli di prova 4, 5 e 7, che il ricorrente ha omesso di trascrivere ma che vengono integralmente riportati alla pag. 8 del controricorso dei resistenti.

Il terzo (violazione artt. 115 e 116 c.p.c.; violazione art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), il quarto (“nesso di causalità”) ed il quinto motivo (violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, malgoverno del corredo probatorio) possono essere esaminati congiuntamente, in quanto, indipendentemente dalle norme indicate in rubrica, si rivolgono a richiedere inammissibilmente a questa Corte un riesame delle risultanze probatorie già valutate dal Giudice di merito, incorrendo pertanto nella declaratoria di inammissibilità, essendo appena il caso di osservare che, in ogni caso, la critica mossa alla sentenza impugnata in quanto non sarebbe stato considerato che, in sede di interrogatorio formale, gli stessi convenuti in primo grado avevano riferito che i Vigili del Fuoco non fecero alcun sopralluogo, non appare decisiva, tenuto conto che il rapporto dei VV.FF. è assunto dal Giudice di appello soltanto ad “ulteriore ed indiretto riscontro”, di tutte le altre risultanze probatorie alla stregua delle quali la Corte territoriale è pervenuta ad escludere la prova del nesso di causalità tra l’incendio ed i danni alle strutture portanti dell’edifico del M..

Il sesto motivo (violazione dell’art. 2696 c.c. – recte art. 2697 c.c. – in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), con il quale il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto che le parti avevano convenuto di liquidare il danno nella misura di Euro 18.500,00 è inammissibile in quanto:

a) non coglie la “ratio decidendi”. La Corte d’appello, infatti, esaminando i primi tre motivi di gravame dell’atto di appello principale, ha indicato specificamente le ragioni per le quali la domanda risarcitoria proposta dal M. dovesse qualificarsi come azione volta a far valere la responsabilità di natura extracontrattuale ex art. 2051 c.c. (in quanto: a) l’attore aveva precisato in tal senso la domanda nelle memorie depositate ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 5; b) l’oggetto della controversia, come definito anche dalle contestazioni dei convenuti, si incentrava sull’accertamento del nesso di causalità tra l’incendio e la esistenza dei danni allegati dall’attore), essendo inammissibile, in quanto tardivo, il revirement operato dal M., soltanto nella memoria di replica in primo grado, nel tentativo di modificare la causa petendi della domanda fondandola sull’accordo negoziale intervenuto con i convenuti;

b) non investe il capo della sentenza di appello (in motivazione pag. 9, che rinvia per relationem alla decisione del primo Giudice -riportata alle pag. 4 e 5 controricorso Generali Italia s.p.a -) secondo cui, qualora si vertesse su azione avente natura contrattuale in quanto fondata sul preteso accordo liquidativo, la dichiarazione testimoniale resa sul punto dal Ma. dovrebbe comunque ritenersi inammissibile ai sensi dell’art. 1967 c.c. e art. 2725 c.c., comma 1, e difetterebbe quindi qualsiasi prova dell’accordo asseritamente stipulato tra le parti.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo, anche nei confronti della società assicuratrice la cui chiamata in causa è stata determinata dalla pretesa formulata dall’attore nei confronti dei convenuti.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di F.E., F.S.A., F.N. e T.G. in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, ed in favore di Generali Italia s.p.a. in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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