Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23114 del 03/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.03/10/2017),  n. 23114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11861/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore

Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

EFFECCI IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso io

studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

Equitalia Sud spa, in persona del legale rappresentante p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1821/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 09/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di Effecci Immobiliare srl (che resiste con controricorso) e di Equitalia Sud spa (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 1821/03/2015, depositata in data 9/11/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP ed IVA, dovute in relazione all’anno d’imposta 2006, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente;

– i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e art. 22, il gravame dell’Agenzia delle Entrate, “per omesso deposito, nel termine di legge, della ricevuta di spedizione, eseguita per posta raccomandata”, deposito che doveva essere effettuato, in sede di costituzione dell’appellante, “nel termine di trenta giorni dalla spedizione a mezzo posta dell’atto da parte del mittente” (e non dalla ricezione del ricorso da parte del destinatario), non essendo equipollenti a tale atto nè l’avviso di ricevimento della raccomandata nè il documento riportante l’elenco delle spedizioni effettuate dall’Agenzia;

– a seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti;

– la controricorrente ha depositato istanza di sospensione.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che:

– la controricorrente ha chiesto, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, la sospensione del giudizio, in attesa di potere depositare copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata;

– ne consegue la chiesta sospensione del giudizio.

PQM

 

Sospende sino al 10/10/2017 il presente giudizio, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017

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