Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23201 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2017, (ud. 20/04/2017, dep.04/10/2017),  n. 23201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15902/2015 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO

48, presso lo studio dell’avvocato SETTIMIO CORBO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO MANGIONE;

– ricorrente –

contro

A.P., domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GUIDO

SINATRA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 427/2015 del TRIBUNALE di AGRIGENTO,

depositata il 9/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.P. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Agrigento, C.C. del quale chiese la condanna al pagamento dell’importo di euro 1.209,01, oltre interessi legali e spese di lite esponendo che: nel giugno del 2012 aveva rappresentato al C. la necessità di procedere all’accatastamento di alcuni fabbricati rurali siti nel territorio di (OMISSIS), in comproprietà, oltre che con altri, tra le parti della presente causa; di comune accordo era stato deciso di incaricare l’arch. G.; avendo l’ A. provveduto ad anticipare, per conto degli altri comunisti, i compensi dovuti al professionista per gli immobili accatastati, oltre che per le sanzioni tributarie in relazione ai medesimi fabbricati, ne aveva chiesto il rimborso pro quota agli altri comunisti; il solo C. era rimasto inadempiente, omettendo di versare la quota di Euro 1.117,13 a suo carico; il convenuto non aveva rimborsato all’attrice neppure l’importo di Euro 91,88, corrispondente al 50% delle spese di registrazione della sentenza non definitiva n. 731/11, pronunciata tra le stesse parti nel diverso giudizio di divisione n. 1395/15, somma anch’essa anticipata dall’attrice.

C.C. si costituì e sostenne di non dover alcun rimborso in relazione all’accatastamento in parola, avendo l’attrice del tutto incautamente provveduto a saldare le spettanze del professionista, nonostante l’inesatta e incompleta attività di questi, e che nessun rimborso era dovuto per le spese di registrazione della richiamata sentenza, gravando le stesse sulla sola A., quale parte soccombente di quel giudizio; chiese, pertanto, il rigetto della domanda.

Il Giudice adito, con sentenza del 4 gennaio 2014, condannò il convenuto a versare all’attrice la somma di Euro 1.209,01, oltre interessi legali, nonchè alle spese di lite.

Il C. propose appello cui resistette l’ A..

Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 427/2015 pubblicata il 9 marzo 2015, rigettò l’appello e condannò l’appellante alle spese di quel grado.

Avverso la sentenza del Tribunale C.C. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo, cui ha resistito l’ A..

La proposta del relatore è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. L’unico motivo di ricorso è così rubricato: “Nullità della sentenza art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per mancato esame di elementi probatori decisivi e contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, in grado di invalidare l’efficacia probatoria, cui il convincimento del Tribunale si è fondato, onde la ratio decidendi si è venuta a trovare priva di base”.

Il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe “suffragata solamente dall’esame, peraltro parziale, del contenuto di sole tre lettere, in atti” e chiede a questa Corte “la sola rivisitazione di quei pochi documenti, oggetto di discussione tra le parti dell’impugnata sentenza, il cui esame, totalmente disatteso dallo stesso Tribunale, avrebbe sicuramente determinato un esito diverso della controversia, favorevole alle giuste ragioni dell’odierno ricorrente”.

2.1. Osserva il Collegio che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 10/0672016, n. 11892).

Risulta peraltro evidente che, con il motivo all’esame, il C. censura, in sostanza, la motivazione della sentenza, sicchè, pur avendo il ricorrente richiamato nella rubrica del mezzo l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è al n. 5 di tale articolo del codice di rito che occorre, invece, far riferimento. Va al riguardo tuttavia evidenziato, esplicitando quanto già sinteticamente sopra accennato, che, nella specie, è applicabile ratione temporis l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. In relazione a tale modificazione, queste Sezioni Unite hanno avuto modo di precisare il principio secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; sicchè è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale – nella specie insussistente – che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., sez. un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257).

Le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze sopra ricordate, hanno pure precisato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato – come nel caso in esame comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

2.2. A tanto deve aggiungersi che, con il mezzo all’esame, il ricorrente tende ad una rivalutazione del merito, inammissibile in questa sede.

Ed invero, con la proposizione del ricorso, la parte ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass., ord., 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485).

3. Il ricorso, pertanto, è inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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