Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23152 del 04/10/2017
Cassazione civile, sez. trib., 04/10/2017, (ud. 17/05/2017, dep.04/10/2017), n. 23152
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11544-2011 proposto da:
D.R.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI S.
COSTANZA 24, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO DI PASQUALE,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIO
CARAMATTI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 59/2010 della COMM. TRIB. REG. della LOMBARDIA
depositata il 22/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/05/2017 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 63 del 2008 la Commissione tributaria provinciale di Sondrio accoglieva il ricorso, proposto da D.R.A., contro il silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate sulla istanza di rimborso dell’Irap versata per gli anni di imposta 2004, 2005 e 2006.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello accolto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza del 22.4.2010.
Contro la sentenza di appello D.R.A. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
L’Agenzia delle Entrate, dopo avere resistito con controricorso, deposita memoria con la quale chiede di dichiarare cessata la materia del contendere, allegando i provvedimenti con cui ha disposto il rimborso richiesto dal contribuente.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto della documentazione allegata da parte resistente, attestante l’avvenuta adozione dei provvedimenti di rimborso della somme richieste in restituzione dal contribuente;
ritenuto che è sopravvenuta una causa di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse alla prosecuzione della lite, ai sensi dell’art. 101 c.p.c.;
ritenuto di compensare le spese, valutato il comportamento dell’Ufficio che ha proceduto al rimborso pur in presenza della decisione ad esso favorevole emessa dal giudice di appello.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017