Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23283 del 05/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/10/2017, (ud. 06/09/2017, dep.05/10/2017),  n. 23283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16386/2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA ((OMISSIS)), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1261/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 6/9/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avverso la pronuncia del locale Tribunale che aveva riconosciuto il diritto di M.C., appartenente al personale ATA, assunta con ripetuti contratti annuali a tempo determinato, agli scatti biennali ai sensi della L. n. 312 del 1980, art. 53, comma 3;

– la Corte territoriale ha richiamato, a fondamento della pronuncia di rigetto del gravame, proprie precedenti pronunce favorevoli ai lavoratori o sulla base della L. n. 312 del 1980, art. 53, comma 3, o comunque sulla base del più generale principio di non discriminazione, sancito a livello comunitario e recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6.

– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di un motivo;

– la lavoratrice è rimasta intimata;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata;

– non sono state depositate memorie;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– con l’unico articolato motivo il MIUR denuncia la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6,D.L. n. 70 del 2011, art. 9, comma 18, come convertito dalla L. n. 106 del 2011, L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53,L. n. 124 del 1999, art. 4,D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 526, della direttiva 99/70/CE. Rileva innanzitutto che nel settore scolastico esiste una disciplina a sè stante per il reclutamento del personale necessario a garantire il servizio, disciplina non abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001. Evidenzia l’insussistenza di profili di disparità di trattamento in presenza di ragioni oggettive alla base del mancato riconoscimento della progressione economica. Rileva che, in base alla normativa vigente, il periodo di supplenza non comporta scatti retributivi e richiama l’orientamento del giudice amministrativo secondo il quale gli scatti biennali nella misura del 2,5% di cui alla L. n. 312 del 1980, art. 53, sono previsti solo per gli incaricati a tempo indeterminato e non competono pertanto ai supplenti (necessariamente a tempo determinato) anche dopo l’eliminazione degli incarichi e la loro sostituzione con le supplenze.

– il motivo è fondato;

– va preliminarmente rilevato che, nel caso in esame, a fronte di un riconoscimento da parte del primo giudice del diritto agli scatti biennali di cui alla L. n. 312 del 1980, art. 53, sulla base della ritenuta vigenza di tale norma per tutto il personale non di ruolo, docente, educativo e non docente per effetto del richiamo operato dall’art. 142 del c.c.n.l. 2002-2005 e art. 146 del successivo c.c.nl. 2006-2009, la Corte territoriale ha sviluppato il percorso argomentativo richiamando propri precedenti che avevano riconosciuto la (diversa) progressione economica sulla base del principio di non discriminazione ivi invocato. Ciò pur a fronte di uno specifico rilievo da parte del Miur circa l’inapplicabilità della norma in questione al personale non di ruolo ed alla riferibilità della stessa al solo personale docente nominato dal Provveditore agli Studi (cfr. pag. 4 della sentenza);

– è stato affermato da questa Corte che l’invocata attribuzione degli scatti biennali non può trovare titolo nel principio di non discriminazione, posto che tali scatti, a far tempo dalla contrattualizzazione dell’impiego pubblico, non hanno più fatto parte della retribuzione del personale di ruolo della scuola, docente, tecnico ed amministrativo; da tale momento, infatti, la L. n. 312 del 1980, art. 53, può dirsi vigente ed efficace solo relativamente ai docenti di religione e ad alcune particolari categorie di insegnanti che, sebbene non immessi nei ruoli, prestano attività sulla base, non di supplenze temporanee o annuali, bensì in forza di contratti a tempo indeterminato previsti in via eccezionale dalla L. n. 270 del 1982, art. 15. Anche il richiamo a tale disposizione ad opera della contrattazione collettiva deve, così, ritenersi limitato ai soli insegnanti di religione, per i quali è prevista la perdurante vigenza della norma, così come integrata dal D.P.R. n. 399 del 1988. In tal senso si è espressa questa Corte nella decisione n. 22558/2016 (alla cui ampia ricostruzione normativa si rimanda) con la quale è stato affermato il seguente principio di diritto: “La L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1 e art. 71, dal c.c.n.l. 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”, principio che, in questa sede, va confermato;

– da tanto consegue che, condivisa la proposta, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’azionata domanda;

– la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle Corti territoriali e solo di recente affrontata dalla Corte di legittimità, giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’azionata domanda; compensa le spese dell’intero processo.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2017

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