Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23275 del 05/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 05/10/2017, (ud. 27/06/2017, dep.05/10/2017),  n. 23275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18817-2012 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO DI CELMO, che lo rappresenta

e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE SANTO BONO PAUSILLIPON, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 50, presso lo studio dell’avvocato

LUIGI NAPOLITANO, rappresentata e difesa dall’avvocato GHERARDO

MARONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4196/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/07/2011 R.G.N. 6754/2009.

Fatto

RILEVATO

che il dott. S.A., direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera Santobono Pausillipon con contratto di lavoro autonomo, incarico ricoperto dal (OMISSIS), adiva il Giudice del lavoro e, premesso che, ai sensi del D.P.C.M. 31 luglio 1995, n. 502 gli era stato riconosciuto un trattamento economico corrispondente al 70% di quello base attribuito al Direttore Generale dell’Azienda, percentuale aumentata ai sensi del D.P.C.M. n. 319 del 2001 fino alla misura dell’80%, deduceva che il trattamento economico originario superiore a quello percepito dai dirigenti in posizione apicale in misura pari al 44,11,% – non era stato incrementato, durante il rapporto di lavoro, alla stregua degli adeguamenti economici previsti dai contratti collettivi sottoscritti successivamente alla stipula del contratto individuale; chiedeva quindi che gli venisse riconosciuto il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per la posizione apicale della dirigenza, maggiorato rispetto a quest’ultimo in misura pari al 44,11% e, comunque, non inferiore al trattamento economico previsto dai contratti collettivi di categoria per la posizione apicale della dirigenza, da determinarsi in separato giudizio;

che la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 4196/2011, confermando la pronuncia di primo grado, ha ritenuto infondata la domanda, osservando che, ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992 e del D.P.C.M. n. 502 del 1995, il trattamento economico dei Direttori sanitari e amministrativi non poteva essere superiore all’80% del trattamento base attribuito al Direttore Generale e non poteva essere inferiore al trattamento economico previsto dalla contrattazione nazionale per la posizione apicale della dirigenza; che tali limiti (minimo e massimo) erano stati rispettati nella specie; che la pretesa del ricorrente di mantenere invariata la percentuale di maggiorazione rispetto al trattamento spettante alla dirigenza apicale non trovava alcun fondamento normativo; che, quanto alla domanda subordinata, la carenza di allegazioni impediva di ritenere che potesse essersi verificata l’eventualità che il trattamento percepito dallo S. fosse col tempo addirittura divenuto inferiore a quello spettante al dirigente apicale, unica ipotesi giuridicamente rilevante;

che avverso tale sentenza S.A. propone ricorso affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l’Azienda ospedaliera, che ha pure depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3; del D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, art. 2, e del D.P.C.M. n. 319 del 2001, art. 1, nonchè degli artt. 1175 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, addebita alla sentenza impugnata di non avere considerato che la disciplina regolamentare, nel prevedere un adeguamento del trattamento spettante al direttore sanitario e al direttore amministrativo, reca in sè l’implicito riconoscimento del diritto a mantenere inalterato il rapporto proporzionale esistente, all’atto della firma del contratto individuale, rispetto al trattamento economico riservato alla dirigenza apicale;

che il secondo motivo denuncia erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5), nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 421 c.p.c. e art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la sentenza erroneamente affermato il difetto di allegazioni e prove in ordine agli incrementi differenziali riconosciuti dai CCNL, senza considerare che il ricorrente aveva fatto riserva di agire in separato giudizio per la quantificazione delle differenze spettanti; quanto all’an debeatur il ricorrente aveva specificato anno per anno le singole voci retributive considerate ai fini della comparazione ed aveva posto a confronto il trattamento economico annuo dei dirigenti apicali e quello del direttore amministrativo/sanitario (“…quest’ultimo inferiore al primo a decorrere dal 19.3.2001 secondo guanto risulta dai conteggi medesimi”); in ogni caso, a fronte di tali allegazioni, il giudice del lavoro ben avrebbe potuto esercitare i poteri istruttori ex art. 421 c.p.c. al fine di superare eventuali incertezze;

che entrambi i motivi di ricorso sono infondati;

che, secondo l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, lo stesso ricorrente aveva riconosciuto che la Regione Campania, al momento della sottoscrizione del contratto, aveva fissato il suo compenso commisurandolo al 70% di quello attribuito al Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera e aveva poi adeguato, a partire dall’agosto 2001, detto trattamento economico in applicazione del D.P.C.M. n. 319 del 2001, portandolo all’80% della retribuzione goduta dal Direttore Generale; non via era dunque contestazione circa il fatto che la Azienda ospedaliera avesse recepito il decreto ministeriale e avesse aumentato il compenso del ricorrente adeguandolo nei termini previsti dalla normativa regolamentare;

che, secondo l’interpretazione che la Corte territoriale ha dato dei D.P.C.M. succedutisi nel tempo (che, a norma del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 6, recano i criteri per la determinazione degli emolumenti spettanti ai direttori sanitari e amministrativi), la normativa regolamentare aveva fissato solo i limiti minimi e massimi del compenso da attribuire ai direttori sanitari e amministrativi, in modo tale che il trattamento retributivo risultasse non inferiore allo stipendio spettante a chi era sottoposto gerarchicamente a tali figure apicali e non superiore allo stipendio del direttore generale; nell’ambito di tali limiti, la determinazione del trattamento economico era legittima e rimessa ai contratti individuali di lavoro;

che, quanto all’interpretazione dei D.P.C.M. n. 502 del 1999 e D.P.C.M. n. 319 del 2001, la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende ad essi inapplicabile il principio iura novit curia di cui all’art. 113 c.p.c., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell’art. 1 preleggi (che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto), con la conseguenza che, ove gli atti e i documenti siano stati prodotti nel corso del giudizio di merito, non è sufficiente la loro generica indicazione nel ricorso per cassazione, occorrendo l’osservanza degli oneri di cui agli artt. 366 e 369 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n. 9941 del 2009 ed altre successive; Cass 15065 del 2014); ne consegue che spetta alla parte interessata l’onere della relativa allegazione e produzione;

che nella specie tali oneri non sono stati adempiuti da parte ricorrente, che ha trascritto solo in parte le disposizioni regolamentari sulla cui interpretazione fonda il primo motivo di ricorso e comunque non ha indicato la sede processuale in cui tali documenti sarebbero rinvenibili;

che, inoltre, l’interpretazione di tali norme è censurabile in sede di legittimità per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione, e non secondo quelli dettati dall’art. 12 delle preleggi, atteso il carattere amministrativo di tali atti, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3;

che neppure sotto tale profilo il primo motivo è ammissibile; nella specie non è denunciata la violazione dei canoni di ermeneutica negoziale, dovendo pure osservarsi che in tale ipotesi è onere del ricorrente indicare non solo la regola interpretativa violata, ma anche in qual modo il ragionamento del giudice si sia da essa discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad un generico richiamo alla violazione di uno o più criteri astrattamente intesi ovvero ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 1893/2009, 29322/2008, 18661/2006, 12786/2006, 3015/2006, 696/2006, 8293/2005);

che giova altresì rilevare che questa Corte si è recentemente pronunciata in fattispecie analoga (Cass. n. 3209 del 2016), rigettando il ricorso proposto dal dirigente avverso la pronuncia con cui il giudice di merito, interpretando i criteri per la determinazione del compenso stabiliti dal D.P.C.M. n. 502 del 1995, art. 2, comma 5, in base al quale “il trattamento complessivo non può risultare inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, dell’indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e dell’indennità di dirigenza dei dirigenti apicali del S.S.N.”, aveva ritenuto legittimo un trattamento non inferiore a quello previsto per la dirigenza medica apicale calcolato sulla base delle voci espressamente indicate nel D.P.C.M. citato e aveva escluso che il ricorrente avesse diritto a percepire somme ulteriori e cioè che si dovessero comprendere nel calcolo della misura del compenso dovuto altre indennità percepite dai dirigenti (indennità dipartimentale, incentivi di produttività, indennità di posizione) non espressamente contemplate dalla norma;

che questa Corte ha in particolare evidenziato che era del tutto corretta l’interpretazione che la Corte di appello aveva fornito delle disposizioni impugnate, in quanto miranti esclusivamente a garantire il trattamento minimo inderogabile;

che, quanto al secondo motivo, va premesso la Corte di appello ha disatteso la domanda subordinata (intesa al riconoscimento di un trattamento quanto meno corrispondente quello del dirigente medico più alto in grado in forza degli aumenti previsti dai CCNL succedutisi successivamente alla stipula del contratto), in quanto non vi erano elementi per ritenere che, per effetto degli incrementi periodicamente attribuiti ai dirigenti apicali, il trattamento del direttore amministrativo/sanitario si fosse trovato a scendere al di sotto di quello percepito dai primi; ha osservato che “non vengono, infatti indicati nè allegati i contratti succedutisi nel periodo relativo all’incarico ricoperto (dal marzo 2001 fino al 13.3.2006) nè si precisano quali siano gli aumenti che si assumono avere apportato modifiche retributive alle figure apicali di riferimento”, precisando che dal prospetto allegato al ricorso risultano cifre del tutto sprovviste di alcun riferimento normativo o contrattuale; che, a fronte di tale specifica motivazione, il ricorrente si è limitato ad opporre una generica contestazione di sufficienza delle allegazioni, asseritamente consistenti nei prospetti contabili dallo stesso elaborati; il motivo è inammissibile, avendo la Corte di appello evidenziato la mancata produzione delle fonti su cui il conteggio di parte si fonda, da cui il mancato adempimento di oneri di allegazione e produzione gravanti sulla parte ricorrente ex art. 2697 c.c..;

che nel processo del lavoro, l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio in grado d’appello presuppone la ricorrenza di alcune circostanze: l’insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali, l’opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, l’indispensabilità dell’iniziativa ufficiosa, volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa (Cass. n. 5878 del 2011; n. 18924 del 2012, n. 23652 del 2016);

che, in conclusione, il ricorso va respinto con onere delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, a carico del soccombente.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA