Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23379 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 06/10/2017, (ud. 17/07/2017, dep.06/10/2017),  n. 23379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. IZZO Fausto – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 775/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

R.A.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 76/46/2010, depositata in data 14 giugno 2010.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17 luglio

2017 dal Cons. Dott. Lucio Luciotti.

Fatto

PREMESSO

– che con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che, accogliendo il ricorso proposto da R.A., aveva annullato l’avviso di liquidazione di maggiore IVA ed applicazione di sanzioni emesso a seguito della revoca dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa, con l’aliquota IVA ridotta del 4 per cento prevista da n. 21 della Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, disposta dall’amministrazione finanziaria sul rilievo che il contribuente aveva rivenduto nell’anno 2001 l’immobile acquistato nel 1999, e quindi prima del decorso del quinquennio previsto dalla predetta disposizione;

– che i giudici di appello sostenevano che l’amministrazione finanziaria era decaduta dal potere accertativo essendo decorso il termine triennale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 e non essendo applicabile al caso di specie, ricompreso tra le ipotesi di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1-bis, la proroga biennale prevista dal comma 1 della medesima disposizione, che introducendo un’eccezione alla regola generale fissata dal citato art. 76, andava interpretata restrittiva mente;

– che avverso detta statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimato.

Diritto

CONSIDERATO

– che il motivo di impugnazione, con cui la difesa erariale censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1 bis, in combinato disposto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2 e L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 3, è infondato e va rigettato;

– che, invero, la decisione assunta dai giudici di appello è conforme all’orientamento del Supremo consesso di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U., n. 18574 dei 2016), che, risolvendo il contrasto esistente nella giurisprudenza della quinta sezione civile (e della articolazione della suddetta nell’ambito della sesta sezione) proprio in ordine alla applicabilità della proroga dei termine triennale per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta, previsto dal D.P.R. n. 131 de 1986, art. 76,comma 2, D.P.R. n. 131 de 1986, con riguardo a violazioni concernenti, come nella specie, la fruizione dell’aliquota agevolata dell’IVA in caso di acquisto della prima casa, ha affermato il principio, condiviso da questo Collegio, in base ai quale il predetto termine “non può essere prorogato, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, per le violazioni concernenti a fruizione dell’IVA agevolata ai 4 per cento, in quanto l’art. 11 cit., fa espresso riferimento solo all’imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, nonchè sull’incremento di valore degli immobili, sicchè, trattandosi di disposizione derogatoria di termini di decadenza, e, dunque, di stretta interpretazione, non è ammissibile, neppure attraverso una interpretazione logico-sistematica, un’operazione ermeneutica intesa ad assegnare all’Amministrazione finanziaria un più ampio termine per l’accertamento di un tributo per il quale esso non è espressamente previsto, senza che la diversa disciplina riservata a tributi differenti possa ritenersi irragionevole”;

– che, come si legge in Cass. n. 5925 del 2017, “le SS.UU. hanno osservato nell’occasione che “l’ambito dell’imposizione è tracciato dal legislatore (in positivo come in negativo) attraverso la precisa indicazione di oggetti e soggetti tassabili, con la conseguenza che in relazione alle norme impositive è pacificamente escluso che la tassazione possa investire oggetti o soggetti non espressamente emergenti dal dato normativo espresso, onde anche le norme agevolative, per esigenza speculare, non possono essere suscettibili di integrazione ermeneutica trascendente i confini semantici del suddetto dato normativo espresso” e “che la disciplina derogatoria in genere è da ritenersi di stretta interpretazione”, traendo da ciò la conclusione che “non può ritenersi ammessa un’operazione ermeneutica (quale quella attuata dalla giurisprudenza richiamata in relazione al primo degli orientamenti sopra esposti) che, sia pure attraverso una interpretazione logico-sistematica, si spinga oltre la lettera della legge, nella specie ritenendo spettante all’Amministrazione un più ampio termine per l’accertamento in relazione ad un tributo (IVA) per il quale tale più ampio termine non è stato espressamente previsto”;

– che il Supremo consesso ha, altresì, precisato che “che alla stregua del citato articolo 11 siccome interpretato da condivisibile giurisprudenza di questo giudice di legittimità (tra le altre v. Cass. ord. nn. 19248 dei 2014 e 21955 del 2012 nonchè sent. nn. 24575 e 12069 del 2010), non può escludersi la possibilità di fruire della proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggior imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni nonchè sull’incremento del valore aggiunto, anche nelle ipotesi di definizione delle violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte”, ma non per la rettifica e la liquidazione dell’IVA, anche agevolata;

– che, pertanto, il motivo di ricorso va rigettato senza l’adozione di provvedimenti sulle spese processuali, stante la mancata costituzione in giudizio dell’intimato.

PQM

 

rigetta il motivo di ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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