Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23405 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 06/10/2017, (ud. 14/06/2017, dep.06/10/2017),  n. 23405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CORTESI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6157/2014 R.G. proposto da:

PROVINCIA DI BRESCIA, in persona del Presidente pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. Magda POLI e dall’Avv. Maurizio

MENSI ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo a Roma in via

dei Prefetti n. 30;

– ricorrente –

contro

B.G., in proprio e quale legale rappresentante di MARMI

MIRA DI B.G. s.a.s.

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1239/2013,

depositata in data 12.11.2013, non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.6.2017 dal

Consigliere Relatore dott. Francesco CORTESI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

– con ricorso depositato il 6.11.2008, B.G., in proprio e quale legale rappresentante di Marmi Mira B. G. s.a.s., propose opposizione innanzi al Tribunale di Brescia avverso l’ordinanza – ingiunzione n. 0126482/2008, con la quale la Provincia di Brescia gli aveva irrogato la sanzione di Euro 119.947,00 per violazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 8 del 1976, a seguito di condotte di movimentazione abusiva di terreni accertate dal competente Corpo Forestale dello Stato all’esito di un’ispezione;

– l’opponente rilevò, per quanto qui ancora di interesse, di aver contestato in via amministrativa l’originario verbale di accertamento dell’infrazione e che per tale effetto avevano avuto luogo nuovi accertamenti che avevano condotto al ridimensionamento dei presupposti di fatto della sanzione irrogata, senza che a ciò, tuttavia, avesse fatto seguito una nuova contestazione da parte dell’ente irrogante che gli consentisse di accedere all’oblazione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 16con conseguente vizio procedurale;

– costituitosi l’ente opposto, il Tribunale accolse in parte l’opposizione, rideterminando la sanzione in Euro 108.379,50 e compensando parzialmente le spese;

– proposto appello da parte del B., costituitasi la Provincia, la Corte d’Appello di Brescia riformò la sentenza dichiarando la nullità dell’ordinanza-ingiunzione e compensando le spese di entrambi i gradi;

– ritennero in particolare i giudici d’appello che a seguito della rideterminazione dei termini della violazione operata dall’ente accertatore rispetto alla condotta contestata con il verbale ispettivo, ed in particolare alla ravvisata minore entità del materiale lapideo asportato, l’ente medesimo avrebbe dovuto notificare all’interessato gli estremi della nuova violazione, onde consentirgli di estinguerla a mezzo del pagamento di un importo in misura ridotta;

– avverso detta sentenza ricorre per cassazione la Provincia di Brescia sulla base di un unico motivo; l’intimato non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

– con l’unico motivo di ricorso è denunziata violazione della L. n. 689 del 1981, art. 16; l’ente ricorrente assume in particolare: (a) che l’oblazione costituisce facoltà alternativa rispetto a quella di presentare memorie nel termine perentorio di sessanta giorni dalla conclusione del procedimento accertativo, per la quale il ricorrente aveva optato dopo la notifica del relativo verbale; (b) che non sarebbe stato possibile procedere, da parte sua, alla notifica di un nuovo verbale, essendo ormai decorso il termine perentorio di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14;

– il motivo è fondato;

– al riguardo va infatti ed anzitutto rilevato che l’accesso, da parte del destinatario della contestazione, al pagamento in misura ridotta mediante oblazione e conseguente estinzione della sanzione, di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 12 costituisce una forma di conciliazione volta a definire il rapporto obbligatorio onde evitare la successiva fase contenziosa, e per tale ragione va circoscritto al termine di decadenza di sessanta giorni dalla contestazione immediata (ovvero dalla notifica degli estremi della violazione), con conseguente irrevocabilità della scelta all’uopo operata dall’interessato;

– in tal senso, se è vero che in un precedente di questa Corte, posto a fondamento della sentenza impugnata (Cass. 29.11.2006, n. 25253), è affermato l’obbligo dell’amministrazione che accolga anche solo in parte le contestazioni dell’interessato in sede amministrativa e perciò riformuli il fatto oggetto di contestazione, di disporre una nuova notifica degli estremi della violazione al trasgressore, onde consentirgli di estinguere l’illecito mediante il pagamento in misura ridotta, è altrettanto vero tale non è l’ipotesi che ricorre nella specie;

– qui, infatti, l’amministrazione non ha operato alcuna modifica della violazione (della quale, non a caso, ha mantenuto la prescritta indicazione degli estremi) e perciò del fatto materiale in cui la stessa è consistita, ma unicamente della sanzione, in quanto determinata nel suo ammontare in termini di diretta proporzionalità al peso del terreno movimentato e riportato, ciò che non rendeva necessaria- anche alla luce del richiamato precedente- alcuna nuova contestazione;

– la sentenza impugnata ha dunque errato nel ravvisare una lesione del diritto di difesa dell’interessato, della quale non sussistevano i presupposti;

il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Brescia, la quale giudicherà tenendo conto delle considerazioni esposte, provvedendo anche sulle spese della presente fase.

PQM

 

la Corte accoglie il ricorso, cassa con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Brescia, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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