Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23397 del 06/10/2017
Cassazione civile, sez. II, 06/10/2017, (ud. 03/04/2017, dep.06/10/2017), n. 23397
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14125/2012 proposto da:
C.G. (OMISSIS), C.A.M.R. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TEVERE 44, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO DI GIOVANNI, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ENRICO MARIA INDRACCOLO;
– ricorrenti –
contro
COMUNE LECCE c.f. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 56, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO BALDASSARRE, rappresentato e difeso
dall’avvocato LAURA ASTUTO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 246/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 02/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/04/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso ex
art. 369 c.p.c., in subordine per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato FRANCESCO DI GIOVANNI, difeso dei ricorrenti, che
sulla questione dell’improcedibilità si è rimesso alla Corte ed ha
chiesto l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 30.4.2007 C.G. ed A.M., comproprietari per successione ereditaria paterna di alcuni terreni siti in comune di (OMISSIS), convenivano in giudizio il comune di Lecce, innanzi al Tribunale locale, per sentirlo condannare al risarcimento del danno (che quantificavano in Euro 1.992.919,50) per l’occupazione c.d. usurpativa dei lori fondi, siccome irreversibilmente trasformati dal predetto comune negli anni ‘50 del secolo scorso in strade della viabilità cittadina, su cui era state realizzate opere di urbanizzazione primaria.
Nel resistere in giudizio il comune contestava essersi trattato di occupazione c.d. usurpativa, deducendo che la fattispecie dovesse essere ricondotta, invece, alla figura dell’acquisto di servitù d’uso pubblico, per cui eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Ritenuta l’esistenza di una servitù di uso pubblico e la prescrizione del diritto al risarcimento dal danno, il Tribunale rigettava la domanda.
L’impugnazione proposta da C.G. ed A.M. era respinta dalla Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 246/12. Riteneva la Corte territoriale che la fattispecie fosse stata originata da una lottizzazione abusiva avvenuta negli anni ‘50 del secolo scorso (e dunque anteriormente alla L. n. 765 del 1967), la quale aveva comportato la costituzione di una servitù di uso pubblico per dicatio ad patriam sulle strade della medesima lottizzazione. Di conseguenza, trattandosi di un’acquisizione derivante da una condotta del medesimo originario proprietario dei fondi, era irrilevante la questione della tempestività dell’eccezione di prescrizione, sollevata dagli appellanti, perchè ad ogni modo era infondata la pretesa risarcitoria, essendo avvenuta la perdita del diritto dominicale degli appellanti per un fatto lecito.
Per la cassazione di tale sentenza C.G. ed A.M. propongono ricorso, affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso il comune di Lecce.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorso è improcedibile.
La previsione – di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Pertanto, allorchè il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 1 (giurisprudenza costante di questa Corte).
Nella specie, benchè nell’epigrafe del ricorso parte ricorrente dichiari espressamente che la sentenza d’appello sia stata “notificata in data 11 aprile 2012”, la copia autentica della sentenza stessa depositata ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, non reca alcuna relata di notificazione.
2. – S’impone, pertanto, la declaratoria d’improcedibilità del ricorso e la conseguente condanna della parte ricorrente alle spese, liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017