Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23639 del 09/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/10/2017, (ud. 16/05/2017, dep.09/10/2017), n. 23639
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9002/2015 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del suo procuratore
speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ERNESTO ARDIA;
– ricorrente –
contro
TPL BROS SRL e COMUNE di TORRE DEL GRECO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 9100/32/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 17/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 9100/32/2014, depositata il 17 ottobre 2014, la CTR della Campania accolse l’appello proposto dalla TPL BROS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del Comune di Torre del Greco e di Equitalia Sud S.p.A. avverso la sentenza della CTP di Napoli, che aveva invece rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso due cartelle di pagamento per TARSU relative agli anni 2009 e 2010.
Avverso la pronuncia della CTR l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, col quale denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso di esame di un fatto storico decisivo per il giudizio (avvenuta consegna della cartella esattoriale identificata col n. (OMISSIS) in data 10 maggio 2012 direttamente al destinatario, come da sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento), la cui esistenza risulta dagli atti processuali. Gli intimati non hanno svolto difese.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Non risultano, infatti, depositati da parte ricorrente, sebbene pure nella proposta del relatore depositata fosse stata indicata la previa necessità della verifica del perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo alle controparti, gli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative alle notifica del ricorso a mezzo posta eseguita dal difensore della ricorrente, autorizzato della L. n. 53 del 1994, ex art. 7. L’impossibilità di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti in conseguenza del mancato tempestivo deposito degli avvisi di ricevimento comprovanti la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti medesime comporta, infatti, secondo la costante giurisprudenza in materia di questa Corte (cfr. Cass. sez. un. 14 gennaio 2008, n. 627; Cass. sez. 5, 10 aprile 2013, n. 8717; Cass. sez. 5, 30 dicembre 2015, n. 26108; Cass. sez. 6-5, ord. 13 febbraio 2017, n. 3757; Cass. sez. 6-5, ord. 14 febbraio 2017, n. 3939) l’inammissibilità del ricorso.
Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto difese.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017