Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23518 del 09/10/2017
Cassazione civile, sez. lav., 09/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.09/10/2017), n. 23518
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15784/2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS) in persona del legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIALE
MAZZINI 134 presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI,
rappresentata e difesa dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in
atti;
– ricorrente –
contro
V.D.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1183/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 23/12/2011 R.G.N. 273/11.
Fatto
FATTO E DIRITTO
RILEVATO:
– che con sentenza del 23 dicembre 2011, la Corte d’Appello di Torino, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Torino, accoglieva la domanda proposta da V.D. nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di nullità dei due contratti a termine conclusi tra le parti relativamente al periodo 27.6/20.9.2005 e 26.6/15.9.2006, entrambi per “esigenze di sostituzione di personale addetto al servizio di recapito presso la (OMISSIS) assente negli indicati periodi”, sancendo il diritto alla riconversione a tempo indeterminato del rapporto a far data dal 27.6.2005, alla riammissione in servizio, al risarcimento del danno dalla data della messa in mora, detratto l’aliunde perceptum;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso proposta dalla Società ed accolta dal primo giudice; non assolto l’onere di specificazione in concreto delle ragioni giustificatrici del ricorso al contratto a termine; legittima la conversione a tempo indeterminato del rapporto; non applicabile lo ius superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a cinque motivi, in relazione alla quale l’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva;
– che, peraltro, nelle more dell’udienza di discussione, la Società depositava un verbale di conciliazione in sede sindacale della controversia, di cui il Collegio ha preso atto nel corso dell’udienza.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017