Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23743 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.10/10/2017),  n. 23743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19315/2016 proposto da:

R.F., in proprio e quale legale rappresentante della società

R. UNIPERSONALE SRL in LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in

ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROBERTO FICCARDI;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOC. COOP. A RL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

D. CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato FABIO VERONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALDO ROSSETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3261/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.

Fatto

CONSIDERATO

– che le parti ricorrenti hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 23 maggio 2016, la quale ha respinto l’impugnazione proposta avverso la decisione del Tribunale della stessa città di condanna della debitrice principale R. unipersonale – s.r.l. e del garante R.F. al pagamento, in favore della banca, della somma di Euro 1.374.384,33, oltre accessori;

– che la corte del merito, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che contrariamente all’assunto della parte appellante, la società aveva concluso in data 17 novembre 1999 due contratti di finanziamento in valuta estera, aventi carattere speculativo e funzionali all’attività imprenditoriale, e non, invece, contratti da qualificarsi come di intermediazione finanziaria, ciò risultando inequivocamente dai documenti prodotti in giudizio;

– che resiste l’intimata con controricorso;

– che il consigliere relatore ha proposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

– che, all’esito della adunanza non partecipata, sono state ritenute non sussistenti le condizioni per provvedere sul ricorso a norma dell’art. 380-bis c.p.c. e che la causa vada rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice.

PQM

 

Rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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