Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23681 del 10/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 15/05/2017, dep.10/10/2017), n. 23681
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2385/2017 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASILINA 1665,
presso lo studio dell’avvocato FULVIO ROMANELLI, che lo rappresenta
e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – C.F. (OMISSIS), in persona dei Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 894/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 30/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
M.M. propone ricorso nei confronti del Ministro dell’Interno avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, per quanto in questa sede rileva, è stata rigettata l’eccezione, sollevata dallo stesso appellato, dell’inesistenza della notificazione dell’atto di gravame, in quanto eseguito presso la cancelleria e non all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal proprio difensore;
la parte intimata resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
il Collegio ha disposto, in conformità al Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;
il ricorso, con il quale si ribadisce la tesi dell’inesistenza della notificazione, deve ritenersi infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità;
tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass., Sez. U, 20 luglio 2016, n. 14916);
deve pertanto ritenersi che le diverse modalità di notifica al procuratore della parte, in un luogo diverso da quello previsto, comporti un’ipotesi di nullità, sanata nella specie dalla costituzione dell’appellato;
le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 15 magio 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017