Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23837 del 11/10/2017
Cassazione civile, sez. trib., 11/10/2017, (ud. 22/09/2017, dep.11/10/2017), n. 23837
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9844/2010 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) s.r.l., rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Loris Tosi e Giuseppe Marini, elettivamente domiciliato presso lo
studio del secondo in Roma alla via Villa Sacchetti n. 9, per
procura a margine della memoria ex art. 380 bis c.p.c., n. 1;
– controricorrente –
e nei confronti di:
Equitalia Nomos s.p.a.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto
n. 47/6/09 depositata il 18 maggio 2009.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22 settembre
2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.
Letta la memoria depositata dal controricorrente, che insiste per il
rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Atteso che:
In relazione alla cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificata a (OMISSIS) s.r.l. per recupero IVA seguente a controllo formale sul modello Unico 2003, l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la conferma in appello dell’annullamento di primo grado.
Il ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 28, 30 e 55, D.P.R. n. 322 del 1998, artt. 2 e 8, L. n. 212 del 2000, art. 10 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21: pur senza aver mai contestato la titolarità sostanziale del credito d’imposta del cui recupero trattasi, l’Agenzia si duole che il giudice d’appello lo abbia ritenuto detraibile nel modello Unico 2003, nonostante l’omessa presentazione della dichiarazione annuale del periodo d’insorgenza (modello Unico 2002).
Il ricorso è infondato: sviluppando le indicazioni delle Sezioni Unite circa la non estensibilità delle decadenze tributarie dalla fase amministrativa alla giudiziaria (Cass., sez. un., 30 giugno 2016, n. 13378; Cass., sez. un., 8 settembre 2016, n. 17757), s’è acquisito che il credito d’imposta può essere opposto in giudizio alla maggiore pretesa erariale dal contribuente pur incorso nella decadenza per omessa indicazione nella pertinente dichiarazione dei redditi o in tempestiva dichiarazione integrativa, semprechè del beneficio siano provati o incontestati i requisiti sostanziali (Cass. 21 dicembre 2016, n. 26550; Cass. 6 aprile 2017, n. 9004).
– Il ricorso deve essere respinto, ma la sopravvenienza del chiarimento giurisprudenziale impone di compensare le spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017