Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23864 del 11/10/2017
Cassazione civile, sez. lav., 11/10/2017, (ud. 14/06/2017, dep.11/10/2017), n. 23864
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. TORRICE Amalia – Consigliere –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26947-2012 proposto da:
P.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato
STEFANO GUADAGNO (Studio Avvti Renato e Claudio Scognamiglio),
rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO MARINO, giusta delega
in atti;
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. (OMISSIS) – GENOVESE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA NICOLO’ TARTAGLIA 5, presso lo studio dell’avvocato SANDRA
AROMOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO SPOTORNO, giusta
delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 673/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 20/06/2012 R.G.N. 173/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/06/2017 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per estinzione per rinuncia;
udito l’Avvocato MARIO SPOTORNO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con sentenza in data 15 /06/2012, la Corte d’Appello di Genova a conferma della decisione del Tribunale stessa sede, ha rigettato il ricorso di P.C., dirigente dell’Asl n. (OMISSIS) di Genova rivolto a sentir dichiarare la legittimità del proprio rifiuto a dare esecuzione alla Delibera della datrice di lavoro, avente a oggetto l’affidamento alla società Datasiel, partecipata e controllata dalla Regione, dell’acquisto di beni e di servizi informatici necessari per lo svolgimento del suo incarico. La delibera contestata dal ricorrente era attuativa della L.R. n. 42 del 2006, che istituiva il sistema informativo regionale integrato, legge secondo il ricorrente incostituzionale per incompatibilità con la legge statale (D.L. n. 223 del 2006, art. 13 convertito in L. n. 248 del 2006) nella parte in cui impone anche alle Aziende sanitarie locali – enti dotati di personalità giuridica, patrimoniale e finanziaria – di procedere all’affidamento in house dei propri appalti a Datasiel.
Avverso la decisione propone ricorso in Cassazione P.C. con un’unica censura, cui resiste con tempestivo controricorso l’Asl genovese.
Nei termini di legge, perviene da parte del ricorrente rinuncia al ricorso e del controricorrente accettazione della stessa, atti sottoscritti anche dai rispettivi difensori e congiuntamente risolti a domandare a questa Corte l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 codice di rito e la compensazione delle spese.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nell’Udienza, il 14 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017