Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23956 del 12/10/2017
Cassazione civile, sez. III, 12/10/2017, (ud. 26/05/2017, dep.12/10/2017), n. 23956
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22553-2015 proposto da:
V.C.P., domiciliato ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato ALCIDE NICOLI giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
ALLIANZ SPA, C.G., SRC D.M.R. &
C SAS, VI.PA.;
– intimati –
Nonchè da:
VI.PA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO, 14,
presso lo studio dell’avvocato NICOLA CARICATERRA, rappresentato e
difeso dall’avvocato ASA PERONACE giusta procura speciale in calce
al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
SRC D.M.R. & C SAS, C.G.,
ALLIANZ SPA, V.C.P.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 308/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 18/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/05/2017 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto del 3^ motivo del
ricorso; assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.G. citava in giudizio la S.R.C. s.a.s. di M.R. & C., già Dental Service s.r.l., per essere risarcita dei danni subiti in occasione di un malriuscito intervento di implantologia dentaria eseguito dal Dott. Vi.Pa. in data (OMISSIS).
La S.R.C. s.a.s. chiamava in causa il Vi. e il Dott. V.C.P., quest’ultimo autore di un altro intervento precedente, del (OMISSIS). Il V., costituitosi, chiamava a sua volta in giudizio la compagnia assicurative RAS S.p.A. (ora Allianz S.p.A.), da cui chiedeva di essere eventualmente manlevato in caso di soccombenza.
Il Tribunale di Novara riconosceva la corresponsabilità dei due medici, condannandoli solidalmente a ristorare il pregiudizio subito dalla C.; inoltre, accoglieva la domanda del V. di manleva nei confronti dell’Allianz S.p.A..
Contro tale decisione proponeva appello la Allianz S.p.A., sia per la parte che la condannava a tenere indenne il V., sia in punto di responsabilità professionale e quantificazione dei danni. Il V. proponeva appello incidentale in ordine all’asserita sua responsabilità professionale. Anche il Vi. proponeva appello incidentale.
La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 18 febbraio 2015, in parziale riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda di manleva del V. nei confronti della compagnia assicurativa, confermando il resto.
Contro tale sentenza ricorre il V., formulando tre motivi di censura. Resiste il Vi. con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
Con successiva memoria difensiva, il V. ha rinunciato ai primi due motivi, concernenti i rapporti con la compagnia assicurativa, insistendo per l’accoglimento del terzo.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi del ricorso principale sono stati rinunciati e, poichè gli stessi non prospettano questioni di diritto di particolare rilievo nomofilattico, non si ravvisano ragioni per pronunciare sugli stessi nell’interesse del diritto. Sul punto va quindi chiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
Con il terzo motivo del ricorso principale si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 333,334 e 343 c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto che l’appello incidentale proposto dal V. fosse inammissibile perchè tardivo.
Il motivo è fondato.
La Corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità degli appelli incidentali tardivi proposti dal Vi. e dal V., in quanto concernenti cause scindibili e capi non dipendenti da quelli fatti oggetto dell’appello principale, affermando che in questi casi l’appello incidentale doveva essere nei termini per l’impugnazione principale.
Tuttavia, in base al combinato disposto degli artt. 334,343 e 371 c.p.c., è ammessa l’impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l’atto di costituzione dell’appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione)anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l’interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni; l’unica conseguenza sfavorevole dell’impugnazione cosiddetta tardiva è che essa perde efficacia se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile (Sez. 3, Sentenza n. 15483 del 11/06/2008, Rv. 603366; Sez. L, Sentenza n. 14609 del 27/06/2014, Rv. 631635).
Ciò posto, poichè nell’atto di citazione in appello era stata indicata l’udienza del 27 ottobre 2014, l’appello incidentale del V., contenuto nella comparsa di costituzione dell’appellato depositata il 7 ottobre 2014, deve considerarsi ritualmente proposto.
Stante la fondatezza del ricorso principale, va esaminato anche il ricorso incidentale condizionato. Con lo stesso si propongono censure perfettamente sovrapponibili quelle formulate nel ricorso principale. Pure in questo caso, infatti, l’appello incidentale è stato proposto dal Vi. con la comparsa di costituzione depositata il 7 ottobre 2014 e quindi venti giorni prima dell’udienza indicata nell’atto di citazione in appello.
Anche il ricorso incidentale condizionato, pertanto, deve essere accolto.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, per l’esame nel merito degli appelli incidentali che la Corte d’appello ha invece ritenuto inammissibili.
PQM
dichiara cessata la materia del contendere sui primi due motivi del ricorso principale, accoglie il terzo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017