Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23969 del 12/10/2017
Cassazione civile, sez. III, 12/10/2017, (ud. 14/09/2017, dep.12/10/2017), n. 23969
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5849/2015 R.G. proposto da:
B.A.R., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Di
Gennaro, con domicilio eletto in Roma, piazza Adriana, n. 4, presso
lo studio dell’Avv. Massimo Angelini;
– ricorrente –
contro
Assicurazioni Generali s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giulia Salami, con
domicilio eletto in Roma, via Apricale, n. 31, presso lo studio
dell’Avv. Massimo Vitolo;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli depositata il 16
gennaio 2014.
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere
Dott. Cosimo D’Arrigo;
letta la sentenza impugnata;
letto il ricorso e il controricorso.
Fatto
RITENUTO E CONSIDERATO
La motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.
B.A.R., nella qualità di erede della sorella B.O. e di beneficiaria della polizza vita sottoscritta da quest’ultima, alla morte dell’assicurata ha convenuto in giudizio la Alleanza Assicurazioni s.p.a., chiedendo il pagamento dell’indennizzo, indicato in Lire 69.640.000 per il caso di morte accidentale o, in subordine, in Lire 34.820.000 in caso di semplice premorienza.
La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda, rilevando che la B. non aveva ottemperato all’obbligo di trasmissione della documentazione medica previsto dall’art. 13 delle condizioni generali di contratto.
Contro tale decisione la B. ha proposto ricorso per quattro motivi. La Assicurazioni Generali s.p.a. ha resistito con controricorso.
Successivamente, prima che fosse cominciata la relazione in udienza, la controricorrente ha depositato un atto di rinuncia sottoscritto dalla ricorrente ed accettata dalla controparte.
La superiore rinuncia determina l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c..
Stante l’adesione alla rinuncia, non si fa luogo alla liquidazione delle spese processuali.
Non sussistono neppure i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17.
PQM
dichiara estinto il giudizio.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017