Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23929 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.12/10/2017),  n. 23929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19951-2016 proposto da:

C.M.B. S.A.S. DI C.D. E C.A. & C., (C.F.

(OMISSIS)), in persona dei soci accomandatari C.D. e

C.A., nonchè in medesimi C.D., C.A.,

C.L.) e P.A., quali accomandatari, accomandanti e quali

fidejussori, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

n. 94, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA FIORI che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANCARLO LA SCALA;

– ricorrenti –

contro

CREDITO VALTELLINESE S.C., e per essa quale procuratrice di CERVED

CREDIT MANAGEMENT S.P.A. a socio unico, in persona della

Procuratrice Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANTA

COSTANZA n. 27, presso lo studio dell’avvocato LUCIA MARINI, che la

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato LUCIO

CARAMATTI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MILANO, emessa il

31/05/2016 sul procedimento iscritto al n. 223/2016 R.G., e la

sentenza del TRIBUNALE DI SONDRIO, n. 523/2015 depositata il

14/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – C.M.B. s.a.s. di C.D. e C.A. & C., C.D., C.A., C.L. e P.A. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo loro notificato il 4 dicembre 2012; in forza di tale decreto, richiesto e ottenuto dal Credito Valtellinese soc. coop., era intimato alla società, nella qualità di debitrice principale e agli altri attori, nella qualità di soci, il pagamento della somma di Euro 104.354,48, oltre interessi. Il credito azionato aveva ad oggetto lo scoperto di un conto corrente intrattenuto con la predetta banca. Nel proporre opposizione gli ingiunti assumevano che l’istituto di credito fosse onerato della produzione integrale degli estratti conto relativi al rapporto.

Il giudizio di primo grado era definito dal Tribunale di Sondrio con pronuncia di rigetto dell’opposizione.

2. – Contro tale sentenza gli attori soccombenti in prime cure proponevano impugnazione e la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile il gravame pronunciando ordinanza ex art. 348 bis c.p.c..

3. – Ricorrono per cassazione, facendo valere due motivi di impugnazione, C.D., C.A., C.L. e P.A.. Con controricorso resiste il Credito Valtellinese. Sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., artt. 1832 e 1857 c.c.. Aveva errato, a loro avviso, il giudice di primo grado nell’apprezzare la loro contestazione circa la ricezione degli estratti conto: contestazione che era stata formulata nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 3. Oppongono poi che, in ogni caso, la ricezione degli estratti conto non determina, per il cliente, la decadenza dalla facoltà di eccepire le nullità che viziano il rapporto bancario e, più in generale, non preclude al correntista di contestare la validità ed efficacia dei singoli negozi o fatti giuridici che costituiscono titolo delle annotazioni in conto.

Il motivo è inammissibile.

Esso non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, al di là della questione circa il momento in cui i ricorrenti abbiano provveduto a contestare il dato della ricezione degli estratti conto, evidenziò come i medesimi istanti avessero sollevato eccezioni del tutto generiche con riguardo alla commissione di massimo scoperto, senza raccordare le loro difese al testo contrattuale, senza confrontarsi con quanto rilevato dalla banca con riguardo alla previsione della Delib. CICR del 9 febbraio 2000 e senza infine nemmeno quantificare l’importo che a loro avviso potesse considerarsi indebito per l’illegittima capitalizzazione della nominata commissione.

Se è quindi vero che, come eccepito dai ricorrenti, la mancata contestazione dell’estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonchè la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (per tutte: Cass. 26 maggio 2011, n. 11626; Cass. 14 febbraio 2011, n. 3574), è altrettanto vero che il Tribunale non ha in alcun modo sconfessato detto principio, limitandosi a rilevare che le eccezioni formulate dagli ingiunti non presentavano alcuna specificità: e tale rilievo – si ripete non è stato efficacemente impugnato.

D’altro canto, non appare concludente quanto dedotto dai ricorrenti con riguardo alla mancata comunicazione degli estratti conto (i quali sarebbero stati prodotti in giudizio, ma non trasmessi alla società correntista nel corso del rapporto). Infatti, il Collegio intende dare continuità alla giurisprudenza per cui la produzione in giudizio degli estratti conto costituisce “trasmissione”, ai sensi dell’art. 1832 c.c., onerando il correntista delle necessarie specifiche contestazioni al fine di impedire che lo stesso possa intendersi approvato (Cass. 28 luglio 2006, n. 17242; Cass. 21 luglio 2000, n. 9579).

2. – Il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 194 c.p.c.. I ricorrenti si dolgono del mancato esperimento della consulenza tecnica d’ufficio; rilevano che all’udienza del 5 giugno 2013 avevano evidenziato capitalizzazione trimestrale della commissione di massimo scoperto” e oppongono che era erroneo il rilievo del giudice di primo grado relativo alla mancata predisposizione di un conteggio, non essendo tale evenienza ostativa all’ammissione della consulenza tecnica. Anche tale motivo è inammissibile.

La stessa carenza in punto di allegazioni di cui si è detto trattando del primo motivo è stata considerata dal Tribunale per escludere l’esperimento della consulenza tecnica. Ora, a fronte della regola di carattere generale, richiamata dal giudice di prima istanza, secondo cui la consulenza non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a far compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (ex plurimis: Cass. 8 febbraio 2011, n. 3130; Cass. 14 febbraio 2006, n. 3191), i ricorrenti muovono censure prive della necessaria consistenza. Avendo in particolare riguardo all’oggetto dell’indagine peritale, gli istanti menzionano, nel corpo del motivo (pag. 12), l’indeterminatezza del criterio di calcolo della commissione di massimo scoperto e la sua capitalizzazione. Sennonchè, non è dedotto, con la necessaria puntualità, se e come la questione sul criterio di calcolo della commissione fosse stata sollevata avanti al giudice di prime cure (che infatti non ne fa menzione). Con riferimento alla capitalizzazione, deve invece rilevarsi che secondo il Tribunale la consulenza non poteva avere ad oggetto un siffatto accertamento, visto che i ricorrenti non avevano fornito indicazioni atte a dar ragione di essa (del fatto, cioè, che, in concreto, fosse stato praticato l’anatocismo): e tale affermazione, che costituisce il nucleo fondante della statuizione impugnata, non risulta censurata.

3. – Alla inammissibilità del ricorso segue, secondo soccombenza, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

PQM

 

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto che sussistono i presupposti perchè parte ricorrente versi l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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