Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24027 del 12/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 12/10/2017, (ud. 23/05/2017, dep.12/10/2017),  n. 24027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29957-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.D.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8470/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/12/2010 R.G.N. 4744/2005.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che con sentenza n. 8470/2010, depositata il 6 dicembre 2010, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato la nullità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro stipulato da D.D.M. e dalla S.p.A. Poste Italiane, relativamente al periodo dal 27 luglio al 30 settembre 1998, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994 per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie per il periodo giugno/settembre;

che la Corte di appello ha, in primo luogo, respinto l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso, osservando come il rapporto si fosse concluso il 30 settembre 1998 (ed altro successivo il 30 gennaio 1999), sicchè la contestazione, da parte della lavoratrice, delta legittimità dei due contratti a termine – contestazione avvenuta con lettera del 20 marzo 2002 e da valutarsi a partire dalla definitiva cessazione dell’attività lavorativa – appariva “formulata in tempi tali da non far ritenere, in assenza di ulteriori circostanze, la risoluzione dei contratti per mutuo consenso”; ha, poi, osservato come “il primo” dei due successivi contratti a termine fosse stato “concluso quando la clausola autorizzatoria” dell’accordo sindacale in data 25/9/1997, che aveva stabilito il termine per la stipula al 31/1/1998 (in seguito prorogato al 30/4/1998), “era oramai scaduta, così che “per tale ragione il termine” era da considerarsi “illegittimamente apposto”;

– che nei confronti di detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la S.p.A. Poste Italiane con tre motivi e con richiesta di applicazione della disciplina sopravvenuta di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32;

– che la lavoratrice ha resistito con controricorso, assistito da memoria;

rilevato che con il primo motivo, deducendo la violazione dell’art. 1372 e di altre norme del Codice civile (artt. 1175, 1375, 2697, 1427, 1431), nonchè violazione dell’art. 100 c.p.c., la ricorrente si duole che la Corte di appello abbia respinto l’eccezione di mutuo consenso senza considerare che l’inerzia della lavoratrice si era protratta per lungo tempo (quasi quattro anni dopo la scadenza del contratto dichiarato illegittimo) e che la mancanza di interesse alla prosecuzione del rapporto poteva ritenersi sufficientemente dimostrata dall’accettazione senza riserve del t.f.r. e dall’assenza di sollecitazioni per una nuova assunzione;

– che con il secondo motivo la ricorrente si duole che la Corte abbia ritenuto la illegittimità del termine apposto al primo contratto omettendo di motivare circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dalla “incontestata applicazione per la regolamentazione del rapporto oggetto di causa” del CCNL 26/11/1994 oltre la data della sua scadenza;

– che con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di varie norme del Codice civile in tema di costituzione in mora (artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 11219, 1223) e di corrispettività delle prestazioni (artt. 1453, 1460, 2094, 2099), oltre alla violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che dall’accertata nullità del termine derivasse, a carico del datore di lavoro, l’obbligo retributivo dalla data di messa in mora anzichè dal momento dell’effettiva ripresa del servizio e per avere omesso di accertare l’aliunde perceptum;

osservato che il primo motivo è infondato;

– che, infatti, la Corte di merito si è uniformata al consolidato orientamento, per il quale “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che aveva ritenuto sufficiente a configurare la risoluzione per mutuo consenso la mancata attuazione del rapporto di lavoro per un periodo di oltre quattro anni)”: Cass. n. 13535/2015;

– che è stato, inoltre, ritenuto che “in tema di mutuo consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro, non costituisce elemento idoneo ad integrare la fattispecie di tacita risoluzione consensuale il fatto che il lavoratore abbia, nelle more, percepito il TFR, ovvero cercato o reperito un’altra occupazione”: Cass. n. 8604/2017;

– che il secondo motivo è inammissibile, in quanto non censura specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto illegittimo il primo contratto a termine perchè successivo alla deroga autorizzatoria introdotta dalle parti collettive e ritenuta valida (a seguito di successive proroghe) fino al 30/4/1998;

– che il terzo motivo resta assorbito nella richiesta di applicazione della disciplina di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 in tema di risarcimento del pregiudizio subito dal lavoratore in caso di conversione del contratto a tempo determinato;

– che in proposito deve richiamarsi la recente sentenza delle Sezioni Unite 27 ottobre 2016 n. 21691, la quale ha precisato che “in tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico”;

ritenuto, pertanto, che l’impugnata sentenza della Corte di appello di Roma n. 8470/2010 deve essere cassata in relazione all’applicazione dello ius superveniens e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale provvederà a determinare l’indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, secondo i criteri indicati dalla norma, accertando l’esistenza di eventuali contratti o accordi collettivi ai sensi del comma 6 e facendo applicazione, ove necessario, delle disposizioni di natura processuale fissate nel comma 7 di tale legge.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso limitatamente all’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32; cassa in tali termini la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA