Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24238 del 13/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.13/10/2017), n. 24238
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13172-2016 proposto da:
EQUITALLA SUD S.P.A., (Cf. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLA PINETA SACCHETTI n. 482, presso lo studio dell’avvocato
EMANUELA VERGINE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA ROSARIA
SAVOIA;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore
speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.
(S.C.C.I.) S.p.A. – C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente
disgiuntamente dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA
D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA
SCIPLINO;
– controricorrente –
e contro
B.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2568/2015 della CORTE D’APPELLO DI LECCE
depositata il 13/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.
Fatto
RILEVATO
che:
B.S. propose innanzi al Tribunale di Lecce opposizione avverso il preavviso di fermo e le relative cartelle di pagamento concernenti crediti I.N.P.S.. Il Tribunale adito accolse la domanda limitatamente a due cartelle per le quali era intervenuta la prescrizione quinquennale prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10. Avverso detta sentenza propose appello Equitalia Sud s.p.a.. Con sentenza di data 13 gennaio 2016 la Corte d’appello di Lecce rigettò l’appello.
Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo Equitalia Sud s.p.a.. Si è costituito adesivamente I.N.P.S.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. e L. n. 335 del 1995, art. 3 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che il termine di prescrizione, essendo le cartelle di pagamento divenute definitive, è decennale.
Il motivo è manifestamente infondato.
La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (Cass. Sez. U. 17 novembre 2016, n. 23397). A tale orientamento delle Sezioni Unite questo Collegio intende dare continuità.
Nulla per le spese in mancanza della partecipazione della parte intimata al giudizio di legittimità. E considerato che l’INPS ha assunto (Ndr: testo originale non comprensibile) adesiva.
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017