Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24311 del 16/10/2017
Cassazione civile, sez. II, 16/10/2017, (ud. 26/04/2017, dep.16/10/2017), n. 24311
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15294-2013 proposto da:
S.p.A. COGESY, c.f. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore Unico e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA D. CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO
BERLIRI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO S.r.l. (OMISSIS), Fallimento n. (OMISSIS) dichiarato dal
TRIBUNALE di NAPOLI, in persona del curatore Dott. Matera Massimo,
domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA
della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ALFREDO RUBINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4087/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 14/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/04/2017 dal Consigliere Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA.0
Fatto
PREMESSO IN FATTO
CHE
La società Cogesy SpA propone ricorso in cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli che ha rigettato l’appello dalla medesima società instaurato nei confronti della pronuncia con cui il Tribunale di Napoli, dichiarata l’estinzione del giudizio di opposizione per tardiva riassunzione del giudizio, ha dichiarato definitivamente esecutivo il decreto con cui lo stesso Tribunale aveva ingiunto a Cogesy di pagare Euro 776.154,12 oltre interessi, in relazione a un contratto di subappalto stipulato tra le parti.
Parte intimata – il Fallimento srl (OMISSIS) – si difende con controricorso.
Il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni con cui chiede l’accoglimento del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
Con i primi due motivi di ricorso, tra loro strettamente connessi, Cogesy lamenta che la Corte d’appello di Napoli abbia confermato la decisione del Tribunale di estinzione del giudizio di opposizione, interrotto a seguito dell’apertura del fallimento dell’opposta società (OMISSIS), a causa della sua tardiva riassunzione.
Il termine decorre, sulla base dei principi enunciati dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 17/2010, dal giorno in cui l’evento interruttivo è venuto a conoscenza della parte interessata.
Tale giorno è stato dalla Corte d’appello identificato in quello in cui Cogesy, personalmente, ha ricevuto comunicazione da parte della curatela dell’apertura del fallimento di (OMISSIS), il che secondo la ricorrente si porrebbe in violazione del combinato disposto degli artt. 299,302,303,305 e 170 c.p.c..
La questione riveste indubbi profili di novità e di rilevanza, profili che rendono opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza, rimessione che – come questa sezione della Corte ha già precisato (cfr., in particolare, l’ordinanza 5533/2017) – non può ritenersi preclusa dall’assenza di una disposizione che espressamente la preveda. Non vi sono infatti ostacoli all’applicazione alle sezioni ordinarie di quanto è dettato, per la sezione di cui all’art. 376 c.p.c., comma 1, dall’art. 380 – bis c.p.c., u.c. (a norma del quale “se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375, comma 1, numeri 1 e 5, la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice”).
PQM
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale della sezione seconda civile, il 26 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017