Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24327 del 16/10/2017
Cassazione civile, sez. II, 16/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.16/10/2017), n. 24327
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo Consiglie – –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3680-2014 proposto da:
A.M., ((OMISSIS)), F.G.B. ((OMISSIS)),
FI.EL.PI.DO. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliati in
ROMA, FORO TRAIANO 1/A, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO
COSMELLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ALBERTO MAZZONI;
– ricorrenti –
contro
D.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 939/2011 del TRIBUNALE di NUORO, depositata il
19/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/06/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.
Fatto
ESPOSIZIONE DEL FATTO
Con sentenza n. 939/2011 il Tribunale di Nuoro rigettò la domanda proposta da A.M., F.G.B., Fi.El.Pi.Do. di declaratoria di risoluzione di diritto ex art. 1353, ovvero in subordine ex art. 1456 c.c., comma 2, del contratto preliminare di vendita di un fondo di mq. 4550 con condanna della convenuta D.A., promittente venditrice, al rimborso delle spese ed al pagamento del doppio della caparra (per un importo di 70.000 Euro).
Il Tribunale affermava che il mancato rilascio delle autorizzazioni amministrative, che dava diritto ai promittenti acquirenti ad ottenere oltre al rimborso delle spese anche il doppio della caparra era configurato non già quale evento futuro ed incerto, bensì quale causa di risoluzione per inadempimento.
Non poteva inoltre pronunciarsi la risoluzione ex art. 1456 c.c., dovendo escludersi l’imputabilità dell’inadempimento ai promittenti alienanti, atteso che dalla documentazione prodotta risultava che il mancato rilascio delle autorizzazioni derivava dalle disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale, approvato con decreto del 7.9.2006 e dunque successivamente alla stipula del preliminare, concluso il 16.6.2004.
La Corte d’Appello di Cagliari, sez. stacc. di Sassari, ha dichiarato inammissibile l’appello, ai sensi dell’art. 348 bis del codice di rito, ritenendo che l’impugnazione proposta da A.M., F.G.B., Fi.El.Pi.Do. non avesse ragionevoli probabilità di essere accolta.
Avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro n. 939/2011 hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memorie ex art. 378 c.p.c., A.M., F.G.B., Fi.El.Pi.Do..
D.A. non ha svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve in via pregiudiziale rilevarsi l’inammissibilità del ricorso ex art. 348 ter c.p.c. avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro n. 939/2011, rilevabile d’ufficio (Cass. Ss. Uu. 25208/2015) in quanto proposto oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza della Corte d’Appello di Cagliari – sez. staccata di Sassari – RG 54/13 che ha dichiarato inammissibile l’appello degli odierni ricorrenti(Cass. 19177/2016).
Come risulta dalla certificazione della cancelleria della Corte d’Appello, infatti, l’ordinanza impugnata, depositata il 24 giugno 2013, è stata comunicata a tutte le parti costituite nella medesima data.
Da ciò la tardività del ricorso per cassazione in esame, che risulta notificato alle parti intimate nel gennaio 2015.
Considerato che le parti intimate non hanno svolto attività difensiva, non deve provvedersi sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115, art. 13, comma 1 quater, del sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017