Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24389 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/10/2017, (ud. 22/02/2017, dep.16/10/2017),  n. 24389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO MAURO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5825-2015 proposto da:

SMALBO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FELICE CELLINO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8018/2014 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 02/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Il Tribunale di Torino rigettava l’appello interposto dalla SMALBO s.r.l. nei confronti della Prefettura di Torino, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino, che aveva respinto l’opposizione proposta dalla medesima società con la quale chiedeva l’annullamento dell’ordinanza – ingiunzione emessa a seguito della violazione dell’art. 142 C.d.S., in particolare per il superamento del limite di velocità, pari ad uno scarto di 1,3 Km/h oltre il limite di tolleranza di 5 Km/h previsto dalla legge.

A sostegno di questa decisione il giudice di appello confermava quanto già sostenuto dal giudice di prime cure, ossia che non potessero essere riconosciute altre “tolleranze” oltre quelle fissate dalla legge, e che l’eventuale mancanza di colpa in capo a chi commetteva l’infrazione doveva essere provata da quest’ultimo, ponendo la L. n. 689 del 1981, art. 3 una presunzione di colpa a carico dell’autore del fatto vietato.

Avverso la suddetta decisione la SMALBO s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi, cui ha resistito la Prefettura di Torino con controricorso.

La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso, è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Parte ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa.

Il primo motivo ricorso, con il quale viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4 per non aver il Tribunale di Torino utilizzato il rito del lavoro imposto dalla norma violata, non può trovare ingresso.

Va ribadito in termini generali che: “L’omesso mutamento del rito (da quello speciale del lavoro a quello ordinario e viceversa) non determina “ipso iure” l’inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte” (così Cass. n.1448 del 2015), mentre alcuna indicazione ha compiuto in tal senso parte ricorrente.

Nel caso di specie, va altresì osservato che è stata la stessa società ricorrente/appellante ad introdurre l’impugnazione con atto di citazione anzichè con ricorso, senza peraltro dedurre nessuna obiezione finanche nel momento in cui il giudice di appello ha effettuato, dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni, la conversione del rito, disponendo l’udienza di discussione, alla quale prendeva parte solo l’appellante, odierna ricorrente.

Appare perciò evidente come trovi applicazione l’art. 157 c.p.c., commi 2 e 3, secondo cui la parte che vi ha interesse deve opporre la nullità nella prima istanza o difesa utile, e comunque la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, nella specie introducendo la fase di appello con un errato atto di impugnazione rispetto al rito del lavoro prescritto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale viene denunciata la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 3 e art. 194 C.d.S., per non avere il Tribunale di Torino valutato che in presenza di uno scarto di velocità minimo difetti totalmente ogni elemento soggettivo di colpa richiesto dalle norme citate, è manifestamente infondato.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudizio di colpevolezza è ancorata a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, limitando l’indagine sull’elemento oggettivo dell’illecito all’accertamento della “suità” della condotta inosservante, con la conseguenza che, una volta integrata e provata dall’autorità amministrativa la fattispecie tipica dell’illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3 l’onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza (così anche Cass. Sez. Un. 30 settembre 2009 n. 20930).

In questi termini la circostanza che la violazione contestata riguardasse un superamento minimo del limite di velocità (oltre ovviamente la soglia di tolleranza prevista dalla legge), non ha rilievo ai fini della colpevolezza del trasgressore, il quale non ha offerto alcun elemento per superare la presunzione di colpa prevista dalla legge a tutela dell’efficacia dell’azione amministrativa.

Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono pertanto la soccombenza del ricorrente.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell’Amministrazione resistente che liquida in complessivi Euro 700,00, oltre a spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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