Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24505 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/10/2017, (ud. 30/03/2017, dep.17/10/2017),  n. 24505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15215-2016 proposto da:

COMUNE BAUCINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato SALVATORE FRICANO;

– ricorrente –

contro

L.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 443/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 09/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO

SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 443 del 2016 la Corte d’Appello di Palermo, in accoglimento del gravame interposto dalla sig. L.D. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Termini Imerese n. 151 del 2010, ha accolto la domanda proposta nei confronti del Comune di Baucina di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di caduta avvenuta nella notte del (OMISSIS) mentre percorreva la locale via Giulio Cesare in pieno centro a causa di un avvallamento della sede stradale.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Comune di Baucina propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

E’ stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite proposta ex art. 380 bis c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 240 c.p.c., art. 5 Regolamento di esecuzione del Codice della strada, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2051 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3^ motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2051 c.c., art. 5 Regolamento di esecuzione del Codice della strada, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 4^ motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 92 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile.

Esso risulta anzitutto formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente pone a suo fondamento atti e documenti del giudizio di merito (es., l'”atto di citazione del 23/01/2009″, l'”interrogatorio formale”, la “certificazione della Provincia di Palermo… (cfr. documento nel fascicolo di parte del 1^ grado di giudizio)”; il “certificato (allegato nel fascicolo di parte del 1^ grado di giudizio)”, “cartografie, verbali, certificazioni, fotografie, tutte sia prodotte sia producende”, l'”interrogatorio formale” del Sindaco, le “chiare risultanze probatorie”, le “carte processuali”) limitandosi meramente a richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Deve ulteriormente porsi in rilievo che il ricorrente inammissibilmente prospetta (anche) doglianze di vizi di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), giacchè alla stregua della vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel caso ratione temporis applicabile, il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione si sostanzia solamente nell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’erroneità, la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione o l’omesso e a fortiori erroneo esame di determinati elementi probatori (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, da ultimo, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Va altresì sottolineato, con particolare riferimento al 1 motivo, che a fronte del rigetto della censura già sottoposta al vaglio del giudice del gravame circa la sussistenza o meno in capo al Comune della proprietà sulla strada ove è avvenuto il sinistro, non risulta dall’odierno ricorrente idoneamente censurata la ratio decidendi secondo cui esso nella specie fosse comunque da “ritenersi custode della strada, curandone la manutenzione”.

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni del ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese di giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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