Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26026 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 26026 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
TRE ERRE Leather s.r.1.;
– intimata —

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania,
sezione staccata di Salerno, n. 40/12/07, depositata il 28 giugno 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 settembre
2013 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avvocato dello Stato Maria Pia Camassa per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio

I.

Data pubblicazione: 20/11/2013

Attilio Sepe, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione
staccata di Salerno, indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello
dell’Ufficio, è stato annullato l’avviso di recupero del credito d’imposta per
investimenti in aree svantaggiate, previsto dall’art. 8 della legge n. 388 del

Il giudice a quo ha ritenuto che i beni acquistati – impianto di
condizionamento d’aria, elettrico, antifurto ed altro — possiedono il requisito
della novità, per cui il credito spetta, pur trattandosi di interventi di
ammodernamento eseguiti su locali condotti in locazione.
2. La contribuente non si è costituita.
Considerato in diritto
1. Con l’unico motivo proposto, la ricorrente denuncia la violazione
dell’art. 8, comma 2, della legge n. 388 del 2000 e chiede se, ai sensi di tale
norma, “le spese sostenute nella fattispecie in esame a favore di un
immobile in mera locazione non rientrino tra quelle agevolabili ex art. 8
citato, trattandosi di costi sostenuti su beni non di proprietà della società e
dunque in contrasto con quanto invece deciso dalla CTR”.
Il motivo è inammissibile per inadeguatezza del quesito di diritto.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il quesito di
diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logicogiuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di
enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi
ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata, al fine, quindi,
del miglior esercizio della funzione nomofilattica: ne consegue che è
inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si
rivela a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in
riferimento alla concreta fattispecie (tra le tante, Cass., Sez. un., nn. 26020
del 2008, 19444 del 2009).
Nella specie, il quesito, in violazione del detto principio, è formulato in
modo incompleto, tale, cioè, da non esaurire la questione giuridica oggetto
di decisione, non essendo sufficiente, proprio peraltro in base alle
argomentazioni svolte nel corpo del motivo, il mero riferimento alla
2

2000, emesso nei confronti della TRE ERRE Leather s.r.l.

ESENTE DA REGiSTRAZIONF
Al SENSI DEL D.P.R. 24,41i 94k)
N. 131 TA/3. ALL. g. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA
circostanza che la contribuente conducesse in locazione l’immobile, senza

alcun riferimento ai criteri distintivi tra opere agevolabili e non agevolabili
con riguardo alle loro specifiche intrinseche caratteristiche.
2. In conclusione, il ricorso va rigettato.
3. Non v’è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di svolgimento di
attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.

Così deciso in Roma il 25 settembre 2013.

La Corte rigetta il ricorso.

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