Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24468 del 17/10/2017
Cassazione civile, sez. II, 17/10/2017, (ud. 17/02/2017, dep.17/10/2017), n. 24468
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 4041/13) proposto da:
F.LLI M. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in
calce al ricorso, dall’Avv.to Ezio Francia del foro di Alba e
domiciliata presso lo studio dell’Avv.to Luigi Rinaldi Ferreri in
Roma, Vicolo Margana n. 15;
– ricorrente –
contro
PUNTO CASA s.r.l., nonchè G.A.;
– intimati –
avverso le sentenze della Corte di appello di Torino, la non
definitiva, n. 627 depositata il 24 aprile 2009, e la definitiva n.
1855 depositata il 29 dicembre 2011.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 17
febbraio 2017 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che – in assenza della
parte ricorrente – ha concluso per l’estinzione del ricorso per
rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La F.LLI M. s.n.c., con atto notificato il 5 febbraio 2013, ha proposto ricorso per cassazione avverso le sentenze – parziale e definitiva – della Corte di appello di Torino n. 627, depositata in data 24 aprile 2009, e n. 1855, depositata il 29 dicembre 2011, le quali – in riforma della decisione del giudice di prime cure – nell’accogliere il gravame principale, ha riconosciuto la responsabilità della Punto Casa s.r.l. ex art. 1669 c.c. per i difetti riscontrati nell’immobile acquistato dall’originaria attrice, G.A., con condanna della stessa al risarcimento dei danni, pronunciando, altresì, sulla domanda di manleva svolta dalla medesima venditrice nei confronti della società costruttrice del bene, la F.lli M., per cui i costi venivano, in ultima istanza, posti a carico di questa.
Non hanno svolto difese le parti intimate.
Fissata pubblica udienza al 17 febbraio 2017, in data 15 febbraio 2017 è stato depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso da parte della F.LLI M., nel quale si afferma che la parte non ha più interesse a coltivare il ricorso.
L’atto di rinuncia al ricorso – sebbene non notificato alle controparti, perchè nessuna ha svolto difese in cassazione – soddisfa i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., comma 2, per cui a norma dell’art. 391 c.p.c., u.c. sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di Cassazione.
In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l’estinzione del processo.
In assenza di attività difensiva delle parti intimate, nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte, dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017