Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24496 del 17/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/10/2017, (ud. 22/02/2017, dep.17/10/2017), n. 24496
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10897-2015 proposto da:
C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DUILIO 7,
presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO FEDERICO, che la rappresenta
e difende;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4427/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il
25/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. FALASCHI MILENA.
Fatto
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
C.L. impugnava, dinanzi al Tribunale di Roma, la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 64715/2010, con la quale era stata respinta l’opposizione da essa proposta contro cartella di pagamento, gravame che, con sentenza n. 4427/2015, veniva accolto, con compensazione delle spese di lite. La C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
L’intimata Roma Capitale non ha svolto difese.
La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso dell’accoglimento del ricorso, è stata notificata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Il primo ed il secondo motivo, con cui è dedotta la violazione degli artt. 92,132 e 156 c.p.c. e art. 111 Cost., – che vanno trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione – sono manifestamente fondati.
In tema di spese giudiziali, nei giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. 28 dicembre 2005, n. 263, il giudice può procedere a compensazione parziale o totale tra le parti in mancanza di soccombenza reciproca solo se ricorrono giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione, atteso il tenore dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. citata. art. 2, comma primo, lett. a).
Nella specie, il Tribunale di Roma non ha fornito una adeguata motivazione della compensazione de qua, avendola disposta, nonostante la soccombenza di Roma Capitale, sulla base di una formula eccessivamente generica e, comunque, non idonea ex art. 92 c.p.c., comma 2, essendosi limitata a compiere un semplice riferimento alla “particolarità del riesame giuridico in appello” (cfr, Cass. 27 luglio 2012 n. 13460).
Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata quanto alle spese di lite, con rinvio a diverso magistrato del Tribunale di Roma, per una nuova determinazione delle spese processuali, il quale provvederà alla liquidazione anche di quelle del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata in punto di spese processuali e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, a diverso magistrato del Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6^-2^ Sezione Civile, il 22 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017