Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24556 del 18/10/2017
Cassazione civile, sez. lav., 18/10/2017, (ud. 11/10/2017, dep.18/10/2017), n. 24556
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20609-2011 proposto da:
PAM PANORAMA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MONTE ZEBIO 37, preso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO GRAZIANI,
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURIZIO
OLIVETTI, MARIO SCOPINICH, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
D.M.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 125/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 23/08/2010 R.G.N. 57/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CELESTE Alberto, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza depositata il 23/8/2010, rigettava il gravame interposto da PAM Panorama S.p.A. avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede che, accogliendo il ricorso presentato dal dipendente D.M.G., aveva accertato il diritto dello stesso di percepire il compenso per le prestazioni di lavoro straordinario in misura eccedente l’importo forfetizzato ed aveva, per l’effetto, condannato la società datrice di lavoro a corrispondere al lavoratore la somma di Euro 14.906,83.
Per la cassazione della sentenza la PAM Panorama S.p.A. propone ricorso articolando due motivi.
11 Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi che è stato depositato presso la cancelleria della Sezione lavoro della Corte di Cassazione l’originale dell’atto di rinunzia al ricorso oggetto del presente giudizio, recante la data del 31/8/2016. sottoscritto dai difensori della PAM Panorama S.p.A. muniti di procura speciale, ed altresì dai legali della controparte a prova dell’avvenuta conoscenza.
Osserva il Collegio che, avuto riguardo alla predetta documentazione, sussistono i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare l’estinzione del giudizio.
Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio non avendo il D.M. svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017