Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24590 del 18/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/10/2017, (ud. 27/06/2017, dep.18/10/2017),  n. 24590

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28048-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 66,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ESPOSITO, che la rappresenta

e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 727/25/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 21/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 727/25/2015, depositata il 21 aprile 2015, non notificata, la CTR della Toscana ha parzialmente accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della dott.ssa P.R. avverso la sentenza di primo grado della CTP di Siena, rilevando la decadenza della contribuente sull’istanza di rimborso del versamento IRAP per la sola annualità 1998, confermando nel resto l’accoglimento del ricorso della contribuente avverso il diniego sulle istanze relative al rimborso per le annualità successive sino al 2004. Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

L’intimata, che ha originariamente depositato procura speciale al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione, all’esito del deposito della proposta del relatore di definizione del giudizio in adunanza non partecipata camera di consiglio per manifesta fondatezza del ricorso, ha depositato memoria.

Con l’unico motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1 e art. 3, comma 1, lett. c) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione riguardo all’attività svolta dalla professionista, esercitante l’attività professionale di dottore commercialista, sebbene fosse stata accertata la presenza di due studi professionali, con partecipazione della contribuente a due associazioni tra professionisti.

Il motivo è manifestamente fondato.

La decisione impugnata ha escluso di per sè che la compartecipazione collaborativa in altri studi professionali integrasse il presupposto del tributo. In ciò, peraltro, la pronuncia impugnata si pone in contrasto con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 14 aprile 2016, n. 7371) secondo cui l’esercizio in forma societaria, ivi compresa dunque la partecipazione ad associazione di professionisti, (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 5 ottobre 2016, n. 19975), costituisce ex lege presupposto dell’autonoma organizzazione, essendo questa implicita nella forma di esercizio dell’attività.

Non risulta chiaro, peraltro, dall’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, se l’avere la professionista ripartito la propria attività in due diversi studi professionali sia partitamente riconducibile a ciascuna delle associazioni tra professionisti indicate nel ricorso in appello dall’Amministrazione, delle quali la contribuente è partecipe.

Tale accertamento dovrà essere compiuto dal giudice di merito, spettando alla contribuente l’onere di provare non solo la distinzione della propria attività di studio da quella di ciascuna associazione professionale, ma al contempo l’assenza, con riferimento a detti studi, di benefici organizzativi recati dalla propria adesione alle succitate associazioni tra professionisti (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 24 novembre 2016, n. 24088).

Le considerazioni esposte in memoria dalla contribuente non appaiono rappresentare argomenti idonei a minare la valenza argomentativa delle considerazioni sopra esposte in continuità con la proposta del relatore depositata in atti.

La sentenza impugnata va dunque cassata nei limiti di quanto richiesto in ricorso e la causa rimessa per nuovo esame alla CTR della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017

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