Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24798 del 19/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 27/09/2017, dep.19/10/2017), n. 24798
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 12141/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
TRE – VI COSTRUZIONI S.A.S. DI V.D. & C., C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte
di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato EDMONDO MONDA,
MARIA GRAZIA MASTINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1284/22/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di TORINO, depositata il 01/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che con ricorso per cassazione affidato a due motivi l’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza resa dalla CTR Piemonte indicata in epigrafe che, confermando le sentenze rese dalla CTP di Torino, avevano annullato tre avvisi di accertamento emessi nei confronti della società Tre-Vì Costruzioni sas di V.D. e C. per la ripresa a tassazione di IRPERF per gli anni 2006, 2007 e 2008;
Letti l’atto di costituzione della parte intimata e la memoria ritualmente depositata;
Ritenuto che il procedimento va rinviato all’udienza del 29.11.2017 per trattazione congiunta con il Proc.R.G. n. 12161/2016.
PQM
Dispone rinviarsi la trattazione del procedimento all’udienza del 29.11.2017 per trattazione congiunta con il proc.r.g. n. 12161/2016.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017