Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24875 del 20/10/2017
Cassazione civile, sez. trib., 20/10/2017, (ud. 05/10/2017, dep.20/10/2017), n. 24875
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Annamaria – Consigliere –
Dott. GIORDANO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5828/2013 R.G. proposto da:
Riscossione Sicilia s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Alberto
Giaconia, elettivamente domiciliata in Roma alla via Baiamonti n. 4
presso lo studio dell’Avv. Rosaria Internullo, per procura in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.S.F.;
– intimato –
e nei confronti di:
Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio di Catania, Comune di
Catania e Comune di Misterbianco;
– intimati –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Sicilia n. 148/18/12 depositata il 28 giugno 2012.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 5 ottobre
2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.
Fatto
FATTO E DIRITTO
atteso che:
– Riscossione Sicilia s.p.a. (già Serit Sicilia s.p.a.) impugna per cassazione la sentenza d’appello che ha annullato due cartelle di pagamento notificate al contribuente D.S.F. (nn. (OMISSIS) e (OMISSIS)).
– Il ricorso per cassazione denuncia l’extrapetizione o ultrapetizione commessa dal giudice d’appello nel dichiarare nulla la notifica delle cartelle per motivi non dedotti dal contribuente.
– Il ricorso è infondato: l’extrapetizione o ultrapetizione si verifica quando il giudice emette un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato) o provvede su un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così interferendo nel potere dispositivo delle parti (Cass. 11 gennaio 2011, n. 455, Rv. 616369; Cass. 24 settembre 2015, n. 18868, Rv. 636968); nella specie, essendo pacifico che le due cartelle erano state impugnate per vizio di notifica, nel dichiarare per l’appunto nulla la notifica il giudice d’appello non è affatto andato extra o ultra petita, anche se ha individuato il vizio invalidante in un profilo della notifica non specificato dal destinatario (“omissione dell’identità del ricevente”).
– Nulla sulle spese di questo giudizio, in assenza di costituzione degli intimati.
PQM
Rigetta il ricorso.
Dichiara che la ricorrente deve versare l’ulteriore importo per contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017